Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 345 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. è fondato quando il titolo esecutivo costituito da una sentenza del giudice del lavoro sia passato in giudicato e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996 per l’esecuzione dei provvedimenti comportanti l’obbligo di pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo condanna l’amministrazione a dare completa esecuzione entro un termine congruo e, per il caso di persistente inerzia, nomina sin d’ora un commissario ad acta affinché provveda agli adempimenti sostitutivi, ivi compreso il ricorso al pagamento in conto sospeso in caso di non capienza dei capitoli di bilancio. La circostanza che le funzioni commissariali siano affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice esclude la liquidazione di alcun compenso in favore del commissario.

Il Fatto

Il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 660 del 30 maggio 2024 ha dichiarato il diritto della ricorrente a conseguire il beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, la c.d. Carta Elettronica del Docente, nella misura di euro 500,00 annui per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ai conseguenti adempimenti.

La sentenza, notificata in data 31 maggio 2024 e non appellata, è passata in giudicato come da attestazione di cancelleria. Il Ministero, tuttavia, è rimasto inerte, omettendo sia di rilasciare la Carta sia di accreditare le somme liquidate. La ricorrente ha quindi adito il TAR con ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione entro trenta giorni e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta, oltre alla rifusione delle spese con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la domanda di ottemperanza verificando in via preliminare la sussistenza dei presupposti processuali. La sentenza del giudice del lavoro costituente il titolo esecutivo è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, entro il quale le amministrazioni statali devono completare le procedure esecutive dei provvedimenti comportanti obblighi di pagamento.

Risultano pertanto integrate le condizioni richieste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dalla richiamata disciplina del termine dilatorio. Il Ministero, costituitosi con atto di mero stile, non ha contestato di non avere dato ottemperanza alla sentenza azionata.

Su tale premessa il ricorso è accolto. Il Tribunale condanna l’amministrazione resistente a dare completa esecuzione alla sentenza entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione.

Per il caso di persistente inadempimento alla scadenza del termine, il Collegio nomina sin d’ora un commissario ad acta nel Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero, o in un dirigente o funzionario delegato, che entro i successivi novanta giorni darà corso al pagamento o all’accredito sulla Carta del docente delle somme spettanti, compiendo tutti gli atti necessari e ricorrendo, in caso di non capienza dei capitoli di bilancio, all’istituto del pagamento in conto sospeso disciplinato dall’art. 14, comma 2, l. n. 669/1996 e relativi decreti attuativi.

Il Collegio precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso al commissario. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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