Conversione del permesso stagionale: nessun termine decadenziale dalla scadenza del titolo (TAR Sicilia n. 1761 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286 del 1998 non subordina la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato ad alcun termine, prevedendo quali sole condizioni lo svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi, l’offerta di un contratto di lavoro subordinato e la sussistenza delle quote. La scadenza del titolo stagionale non è quindi di per sé ostativa alla conversione, perché una tale preclusione dovrebbe ricavarsi in via interpretativa assumendo un termine perentorio non previsto dalla legge, in contrasto con il principio secondo cui solo la legge può fissare termini di questa natura. L’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 impone all’amministrazione di valutare tutti gli elementi sopravvenuti e di accogliere l’istanza quando, al momento della valutazione, ricorrano i requisiti sostanziali, indipendentemente dalle irregolarità pregresse e dalle carenze formali. Ne consegue che l’amministrazione non può fondare il diniego o la revoca esclusivamente sul dato cronologico del ritardo nella presentazione della domanda.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino di nazionalità bengalese, aveva ottenuto il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione ha poi revocato quel nulla osta, sul rilievo che la domanda di conversione era stata presentata oltre sessanta giorni dopo la scadenza del titolo.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione del principio di non perentorietà dei termini e il difetto di motivazione. Ha inoltre contestato l’errore sul dato cronologico, producendo la ricevuta di accettazione postale dalla quale risultava l’invio della richiesta entro trenta giorni dalla scadenza del titolo. L’amministrazione si è costituita senza articolare difese. In sede cautelare il ricorso è stato accolto per la prospettica fondatezza della censura sulla non perentorietà dei termini.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione della disciplina applicabile. L’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286 del 1998 individua tre sole condizioni per la conversione: regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, offerta di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, sussistenza delle quote. Nessun termine è previsto per la presentazione dell’istanza.

Da ciò il Tribunale ricava che la scadenza del permesso stagionale non può essere considerata di per sé ostativa. Ammettere il contrario significherebbe introdurre in via interpretativa un termine perentorio che la legge non contempla, in contrasto con il principio secondo cui solo la legge può attribuire tale natura a un termine. Il richiamo è alla giurisprudenza amministrativa, in particolare alla pronuncia del TAR Lazio, Roma, sez. I ter, n. 20424 del 18.11.2024, già valorizzata in sede cautelare.

Il Collegio affianca a questa lettura l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998. La norma impone di considerare gli elementi sopravvenuti e vieta di trattare come preclusive le irregolarità amministrative sanabili. Nel caso della conversione, l’elemento sopravvenuto favorevole è rappresentato dalla proposta di contratto di lavoro subordinato. Da qui l’esclusione di decadenze fondate sul solo dato cronologico.

Sul piano del fatto, la ricevuta di accettazione postale fornisce un principio di prova dell’invio della richiesta entro trenta giorni dalla scadenza del titolo, fissata al 17.1.2024. L’amministrazione non ha contestato il dato, che pertanto si ritiene provato ai sensi dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm.. È quindi fondata la censura di travisamento del fatto circa l’entità del ritardo contestato.

In radice, poiché il provvedimento si fonda esclusivamente sul dato cronologico e l’amministrazione non ha allegato altre ragioni ostative, la revoca è illegittima per contrasto con i principi richiamati. Il Collegio accoglie il ricorso e annulla l’atto, restando impregiudicato il potere discrezionale dell’amministrazione nella valutazione della posizione dello straniero. Accolta anche l’istanza di patrocinio a spese dello Stato, in linea con la giurisprudenza costituzionale in materia di documentazione consolare. Nulla si dispone sulle spese, non applicandosi l’art. 133 del d.P.R. n. 115/2002 alla soccombenza di un’amministrazione statale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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