Convenzione urbanistica e rifiuto di collaudo delle opere di urbanizzazione (TAR Toscana n. 2051 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rifiuto del Comune di collaudare e acquisire le opere di urbanizzazione previste da una convenzione urbanistica è illegittimo quando le opere risultano conformi al progetto e al titolo edilizio e quando le contestate carenze dimensionali dipendono da una strada preesistente, non modificabile per la presenza di confini fisici. Le norme tecniche del d.m. 5 novembre 2001, emanate in attuazione dell’art. 13 del Codice della strada, si applicano alla costruzione di nuovi tronchi stradali e non agli interventi su strade già esistenti. Accertato l’inadempimento convenzionale, il giudice amministrativo, nell’ambito della giurisdizione esclusiva in materia di accordi, può pronunciare la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che tiene luogo del contratto di cessione non concluso. Il vizio ostativo all’esecuzione specifica deve consistere nella totale difformità o nell’assenza di titolo.
Il Fatto
La società ricorrente ha realizzato nel Comune di Cascina un fabbricato residenziale e, in virtù della convenzione urbanistica del 10 ottobre 2006, si è impegnata a costruire le opere di urbanizzazione primaria da cedere gratuitamente al Comune, previo collaudo, a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
Chiesto il collaudo nel 2008, la società è stata convocata solo nel 2012. Nel gennaio 2020 il Comune ha trasmesso un verbale del 2013 che dichiarava le opere non collaudabili per la larghezza inferiore a sei metri della strada di collegamento, priva di marciapiedi, e ha negato la cessione. La ricorrente ha allora agito per l’accertamento dell’inadempimento comunale e per la condanna all’esecuzione in forma specifica, con svincolo della polizza fideiussoria.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha disposto verificazione per accertare la corrispondenza tra opere previste e realizzate e per chiarire se la strada preesistesse all’intervento. La relazione ha confermato la presenza del tracciato stradale almeno dal 1976 e, con maggiore definizione, dal 1984, con sviluppo delimitato dai muri di recinzione delle proprietà private.
Le difformità rilevate dai funzionari comunali consistono in mancanze minori, in parte smentite dal verificatore, e non rendono le opere inutilizzabili né impediscono il trasferimento. Il vizio ostativo all’esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. deve consistere nella totale difformità o nell’assenza di titolo, secondo la giurisprudenza richiamata (Cass. civ., sez. II, 14 maggio 2018, n. 11659).
Il giudizio di non collaudabilità riguarda unicamente la strada di collegamento. Il verificatore ha accertato che la strada era preesistente e che non è stata modificata in lunghezza o larghezza, non essendo possibile alcun ampliamento se non per pochi centimetri sul lato sud. Le dimensioni misurate coincidono con quelle indicate dalla società nelle planimetrie di progetto, a conferma della corretta rappresentazione dei luoghi.
A tale preesistenza consegue l’inapplicabilità delle norme tecniche del d.m. 5 novembre 2001, applicabili ai nuovi tronchi stradali e non agli interventi su strade esistenti. Il rifiuto di collaudare e acquisire l’opera resta quindi privo di giustificazione e contrasta con gli obblighi convenzionali. Non emergendo altri motivi ostativi, il collaudo non va ripetuto e se ne assume l’esito positivo, con lo svincolo della garanzia.
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si estende all’esecuzione degli accordi amministrativi, secondo il modello dell’art. 11 della legge n. 241/1990 (Corte cost., 15 luglio 2016, n. 179). È perciò proponibile la domanda ex art. 2932 c.c.: il TAR dispone il trasferimento al Comune dell’area catastalmente identificata e condanna lo stesso a svincolare la cauzione, previa emissione del certificato di collaudo, con rifusione delle spese di lite e di verificazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2932 c.c. – Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto
- Art. 13 C.d.S. – Norme per la costruzione e la gestione delle strade