Revoca del parere paesaggistico e del permesso di costruire senza bilanciamento dell’affidamento (C.G.A.R.S. n. 347 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca in autotutela del parere favorevole della Soprintendenza è illegittima quando si fonda esclusivamente sulla preesistenza del vincolo archeologico, senza alcuna valutazione dei sopravvenuti motivi di interesse pubblico, del mutamento della situazione di fatto e del legittimo affidamento del privato che, sul parere e sul titolo edilizio, ha realizzato l’opera. Gli stessi limiti valgono per l’annullamento d’ufficio, che presuppone un interesse pubblico concreto e attuale, la comparazione con l’interesse del destinatario e il rispetto del principio di proporzionalità. Il potere di qualificazione giuridica dei fatti spetta al giudice, che può sussumere la domanda nella fattispecie normativa corretta, purché i fatti costitutivi restino quelli allegati dalla parte.

Il Fatto

I ricorrenti acquistano nel 2006 un terreno in zona edificabile e ottengono, nel dicembre 2007, il parere favorevole della Soprintendenza per la costruzione di un fabbricato destinato ad abitazione. Nel gennaio 2008 il Comune rilascia il permesso di costruire e i lavori iniziano, giungendo a circa il 60% dell’opera.

Nel settembre 2008 la Soprintendenza ordina la sospensione dei lavori e revoca in autotutela il parere, richiamando la perdurante operatività di un vincolo indiretto di interesse archeologico apposto nel 1992. Il Comune revoca a sua volta il titolo edilizio. Il TAR Sicilia, sede di Catania, rigetta il ricorso; gli interessati appellano dolendosi, tra l’altro, della declaratoria di inammissibilità dei motivi di autotutela.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo processuale. Il TAR aveva dichiarato tardivi e irrituali i motivi fondati sull’art. 21-quinquies della l. n. 241/1990, introdotti solo con memoria. Il C.G.A.R.S. ritiene il motivo fondato: nel processo amministrativo il principio iura novit curia consente al giudice di assegnare ai fatti la qualificazione giuridica corretta, purché resti entro il perimetro dei fatti allegati. Richiama sul punto Cons. Stato, Sez. III, n. 3539 del 19 aprile 2024.

Nel merito, gli appellanti avevano dedotto fatti precisi: assenza di sopravvenienze, mancata considerazione del sacrificio imposto, difetto di interesse pubblico e omesso bilanciamento. Tali allegazioni consentivano di scrutinare l’atto alla stregua dell’art. 21-quinquies.

La nota della Soprintendenza va quindi qualificata come revoca in autotutela, come la stessa amministrazione la definisce. I presupposti sono la sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, il mutamento imprevedibile della situazione di fatto e una rinnovata valutazione dell’interesse originario. La revoca è illegittima: è motivata solo sull’interesse archeologico prevalente, non considera che il vincolo preesisteva e non è fatto sopraggiunto, non contempera l’interesse pubblico con l’affidamento dei destinatari e non valuta il manufatto quasi completato.

Anche qualificando l’atto come annullamento d’ufficio il Collegio ne conferma l’illegittimità: occorre un interesse pubblico concreto e attuale, la comparazione con l’interesse privato e il rispetto del principio del minimo mezzo, corollario della proporzionalità. Il provvedimento tace su ogni condizione dell’art. 21-nonies e sull’affidamento maturato.

Identiche considerazioni valgono per la revoca del permesso di costruire disposta dal Comune, motivata in via derivata e priva di autonoma valutazione dell’affidamento. L’appello è accolto, gli atti impugnati annullati e le spese dei due gradi compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *