Case funerarie, illegittimo il divieto comunale generalizzato nelle zone residenziali (TAR Puglia n. 347 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune non può vietare in via generalizzata la collocazione delle case funerarie in intere zone del territorio, qualificandole come zone A, B e C dello strumento urbanistico. La legge regionale n. 34/2008 non attribuisce ai Comuni tale competenza e, al contrario, incentiva le strutture del commiato, ammettendone la realizzazione nei centri abitati anche in deroga agli strumenti urbanistici e nelle fasce di rispetto cimiteriali. La facoltà di autorizzare le case funerarie e le sale per il commiato nei centri abitati integra una valutazione discrezionale che deve essere esercitata in concreto sulla singola istanza, con adeguata e specifica motivazione. Non è pertanto legittima la previsione regolamentare che comprime l’iniziativa economica privata mediante un limite a priori esteso a intere aree, senza individuazione e valorizzazione di concreti motivi di pubblico interesse.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un immobile nel Comune di Carosino acquistato per trasformarlo in casa funeraria, hanno impugnato il diniego opposto al progetto di cambio di destinazione d’uso da residenziale a “casa del commiato”. Il provvedimento si fondava sull’art. 71 bis del Regolamento comunale di polizia mortuaria, introdotto con deliberazione consiliare pochi giorni dopo l’acquisto dell’immobile, che vieta di collocare case funerarie nelle zone A, B e C e nel raggio di 100 metri dalle stesse.

I ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità del regolamento e del conseguente diniego, contestando la carenza di potere del Comune e la violazione della disciplina regionale in materia. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto, eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del provvedimento definitivo del SUAP e per omessa presentazione di istanza di permesso di costruire in deroga.

La Motivazione della Corte

Il Collegio supera le eccezioni preliminari. Quella relativa all’omessa impugnazione del provvedimento SUAP è sanata dai motivi aggiunti, notificati nei termini e con estensione del contraddittorio all’Unione dei Comuni. Quella relativa al permesso in deroga è respinta perché l’interesse a ricorrere risiede nella lesività concreta della disposizione regolamentare, che esclude in radice la realizzazione di strutture del commiato proprio nella zona in cui è ubicato l’immobile.

Nel merito, il primo ordine di censure è fondato. Il limite generalizzato introdotto dal Comune si pone in contrasto con la legge regionale n. 34/2008, che non prevede siffatta competenza comunale, incentiva la promozione delle strutture del commiato e ne consente la realizzazione nei centri residenziali anche in deroga allo strumento urbanistico (art. 4, comma 3-bis) e nelle fasce di rispetto cimiteriale (art. 17, comma 5). I limiti tipici e tassativi dettati dalla fonte regionale non contemplano quello introdotto dal Comune.

Il riferimento ai “centri abitati” dimostra che il legislatore regionale ha ritenuto l’attività astrattamente compatibile con la destinazione residenziale, in coerenza con l’indirizzo secondo cui il servizio funebre, colpendo la popolazione residente, deve ritenersi consentito anche nelle zone a vocazione residenziale (TAR Salerno n. 2897/2022; Cons. Stato, Sez. VI, n. 22/2020). L’art. 7 della legge regionale, nel demandare ai Comuni la disciplina delle attività funebri, non attribuisce alcun potere sull’aspetto urbanistico sotteso alle stesse.

La facoltà di autorizzare le case funerarie nei centri abitati implica una valutazione discrezionale da esercitare in concreto sulla singola istanza, con motivazione specifica che dia conto della compressione dell’iniziativa economica privata e dei motivi di pubblico interesse. Non è invece condivisibile la tesi dei ricorrenti secondo cui la casa funeraria rientrerebbe tra le “opere per il culto” ex art. 9 NTA, poiché si tratta di istituti distinti, come confermato dalla giurisprudenza del Tribunale (TAR Lecce n. 264/2023), che assimila il potere di deroga al permesso di costruire in deroga ex art. 14 d.P.R. n. 380/2001. Il ricorso è accolto, con annullamento della disposizione regolamentare e del diniego che su di essa si fondava, e con condanna del Comune alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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