Abuso edilizio unitario, no alla parcellizzazione e ordine demolitorio legittimo (TAR Puglia n. 344 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica dell’intervento, perché il pregiudizio all’assetto del territorio deriva dall’insieme delle opere e non dal singolo manufatto. L’amministrazione deve esaminare contestualmente l’intervento abusivo, per contrastare artificiose frammentazioni dirette a eludere i presupposti e i limiti della sanatoria. Nell’ordine demolitorio, procedimento vincolato all’accertamento delle violazioni urbanistiche ed edilizie, non sussiste l’onere di comunicazione dell’avvio del procedimento né del preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, non potendo l’apporto collaborativo del privato mutare l’esito. Tra giudizio penale e amministrativo vige il principio di autonomia e separazione: il giudicato penale non vincola l’amministrazione nell’accertamento dei fatti rilevanti in materia di vigilanza edilizia.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato davanti al TAR Puglia l’ordinanza con cui il Comune di Alliste ha ingiunto la demolizione di opere edilizie realizzate su area in parte intestata al Demanio, contestando la qualificazione delle opere, la loro riconducibilità all’edilizia libera e i vizi del procedimento.
Con ordinanza cautelare il Tribunale ha sospeso gli effetti dell’ordine demolitorio. All’esito della camera di consiglio ha deciso il ricorso, previa estromissione dell’Agenzia del Demanio per difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto le censure procedimentali. Trattandosi di procedimento vincolato all’accertamento delle violazioni urbanistiche ed edilizie, non è dovuta la comunicazione di avvio né il preavviso ex art. 10-bis legge n. 241/1990, richiamando sul punto Cons. Stato Sez. VI n. 3228 del 2024 e Cons. Stato Sez. I n. 1366 del 2023. Irrilevante è anche l’iter di sdemanializzazione avviato dai ricorrenti, estraneo al procedimento sanzionatorio.
Nel merito, il Tribunale ha ribadito che le opere non possono essere parcellizzate. Secondo la giurisprudenza costante — Cons. Stato Sez. VII n. 4029 del 2023, Cons. Stato Sez. VI n. 4919 del 2021 e n. 1783 del 2020 — la valutazione unitaria mira a contrastare la scomposizione virtuale dell’intervento finalizzata all’elusione dei presupposti della sanatoria. Le opere, per dimensioni e consistenza, avrebbero richiesto un titolo edilizio mai rilasciato, come accertato nella relazione di servizio richiamata nell’ordinanza.
Non decisive sono risultate le allegazioni sui materiali e la perizia di parte: esse non confutano gli esiti del sopralluogo comunale, aventi efficacia fidefaciente. I manufatti insistono inoltre su area vincolata, con conseguente necessità di titoli paesaggistici parimenti assenti. Quanto ai pannelli coibentati, la loro rimozione documentata è stata letta come acquiescenza all’ordinanza.
Prive di pregio le censure sull’estensione dell’area demaniale: il procedimento di sdemanializzazione non è concluso, con conseguente permanenza della demanialità della particella. Il richiamo alle vicende penali è infine superato dal principio di autonomia tra i due giudizi. Il ricorso è stato respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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