Accesso del consigliere dell’ordine agli atti: cessazione della materia per sopravvenuta ostensione (TAR Puglia n. 348 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso ai documenti amministrativi, la sopravvenuta ostensione dei documenti richiesti, anche in corso di causa, integra il pieno soddisfacimento della pretesa e determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, quinto comma, cod. proc. amm.. Il Collegio può derogare all’ordine di esame delle questioni, anteponendo la ragione più liquida all’eccezione di rito, in applicazione del principio di economia dei mezzi processuali. La perdita della qualifica che legittimava la richiesta di ostensione non prevale sull’accertata satisfazione della domanda. La compensazione parziale delle spese presuppone che la resistente non abbia inteso negare l’accesso, ma abbia parzialmente ed erroneamente osteso la documentazione.
Il Fatto
La ricorrente, consigliera di un ordine professionale, aveva presentato in data 31.01.2024 istanza di accesso agli atti ex legge n. 241/1990, chiedendo copia del carteggio intercorso tra l’ordine e il Consiglio nazionale forense in tema di verifiche e comunicazioni relative alla riscossione dei contributi, con la scheda riepilogativa delle morosità e la relativa risposta del legale rappresentante. L’ordine aveva opposto un diniego, comunicato via PEC del 27.02.2024.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso, notificato il 27.03.2024 e depositato l’11.04.2024, per l’accertamento del diritto all’accesso e per la condanna dell’ordine ad esibire e rilasciare copia della documentazione. L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile. In vista della camera di consiglio la resistente ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, non rivestendo più la ricorrente la carica di consigliera, e in subordine ha invocato la cessazione della materia del contendere per l’avvenuta ostensione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricorda anzitutto che l’esame delle questioni preliminari di rito deve precedere la valutazione del merito, richiamando Cons. Stato, ad. plen., 7 aprile 2011, n. 4. Lo stesso organo di appello ammette però deroghe quando esigenze di semplificazione giustifichino l’esame prioritario di altri aspetti della lite, in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali, come affermato da Cons. Stato, ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5 e da Cons. Stato, Sez. V, 19 novembre 2024, n. 9254.
Il Collegio si colloca in questa seconda prospettiva. In connessione con il rispetto della scarsità della risorsa-giustizia, richiamate Sez. un. nn. 26242 e 26243 del 2014 e Ad. plen. n. 9 del 2014, il Tribunale reputa preferibile superare l’eccezione in rito dell’amministrazione e affrontare la ragione più liquida, individuata nella cessazione della materia del contendere, domandata dalla stessa parte ricorrente ed emergente dagli atti.
Il dato decisivo è il deposito, effettuato dalla resistente in data 31.01.2025, del documento recante l’ostensione della documentazione richiesta. Dall’esame di tale documento emerge con evidenza che la pretesa della ricorrente risulta pienamente soddisfatta. Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in applicazione dell’art. 34, quinto comma, cod. proc. amm.
Quanto alle spese, il Tribunale le compensa parzialmente, considerata la vicenda nel suo complesso e rilevato che dagli atti emerge come la resistente non abbia inteso negare l’accesso, avendo la documentazione parzialmente ed erroneamente osteso. Il documento del 18.04.2024, depositato il 31.01.2025, è ritenuto estraneo all’istanza del 31.01.2024 perché successivo. Nei confronti del Consiglio nazionale forense, non costituito per mera denuntiatio litis, nulla si dispone sulle spese, richiamata Cons. Stato, sez. IV, 11 marzo 2022, n. 1743. Il dispositivo compensa in parte e condanna l’ordine al pagamento di euro 500, oltre accessori.
Nota della Redazione
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