Dehors non amovibile in zona vincolata: legittimo l’ordine di demolizione (TAR Sicilia n. 3481 del 25.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le strutture installate a corredo di attività commerciali di somministrazione, comunemente denominate dehors, sono soggette a regime edilizio e paesaggistico differenziato a seconda della loro consistenza e attitudine alla pronta rimozione. Ove il manufatto, per materiali e modalità costruttive, non sia facilmente e rapidamente rimovibile, non rientra tra le opere stagionali o temporanee esenti da titolo e necessita di permesso di costruire, oltre che di autorizzazione paesaggistica in zona vincolata. L’ordine di demolizione emanato dal Comune in presenza di opera difforme dal progetto assentito e priva di idoneo titolo è legittimo. I provvedimenti favorevoli rilasciati sull’altro e diverso progetto non ingenerano alcun affidamento tutelabile in ordine alla struttura abusiva. La sopravvenuta inoppugnabilità del provvedimento di rimessione in pristino della Soprintendenza determina la manifesta inammissibilità del ricorso per difetto di utilità.
Il Fatto
La società ricorrente gestiva un’attività di somministrazione di alimenti e bevande su suolo pubblico concesso dal Comune, in area ricompresa nel centro storico e soggetta a vincolo paesaggistico. Il progetto iniziale prevedeva una installazione esterna costituita da pedana, paratie frangivento, ombrelloni e tende, tutti elementi amovibili. La Soprintendenza aveva escluso la necessità di autorizzazione paesaggistica; il Comune aveva concesso il suolo e, in seguito, aveva assentito alla mera sostituzione dei materiali logorati, nel rispetto delle dimensioni già autorizzate.
In sede di sopralluogo la Polizia Municipale accertava la realizzazione di una soprastruttura saldata a pilastrini in scatolare metallico, con un nuovo volume edilizio in assenza di permesso di costruire. La Soprintendenza ordinava la sospensione dei lavori e la rimessione in pristino; quel provvedimento non veniva impugnato ed era confermato con sentenza passata in giudicato. Il Comune ingiungeva quindi la demolizione, lo sgombero e il ripristino, con esecuzione d’ufficio in caso di inottemperanza. La società impugnava la determinazione comunale davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa sulla nozione di dehors, che individua manufatti di varia tipologia posti a corredo dell’attività commerciale. Sul piano edilizio, l’installazione libera presuppone il rispetto dei requisiti dell’art. 6, comma 1, lett. e-bis), d.P.R. n. 380/2001: opere stagionali o dirette a soddisfare esigenze obiettive, contingenti e temporanee, destinate alla rimozione immediata entro un termine non superiore a centottanta giorni. Assume rilievo decisivo il profilo strutturale, cioè l’impiego di materiali e modalità che consentano la rapida rimozione.
Sotto il profilo paesaggistico, in zona vincolata le installazioni richiedono l’autorizzazione dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, salvo l’esonero per le opere di lieve entità previsto dal d.P.R. n. 31/2017, richiamando Consiglio di Stato sez. II, sent. n. 1489/2023. La Corte applica tale griglia al caso concreto e rileva che l’opera realizzata non è facilmente e rapidamente rimovibile, a differenza degli ombrelloni sostituiti.
La qualificazione è già coperta dal giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale n. 3031 del 19 dicembre 2019, resa sul ricorso della stessa società avverso l’ordinanza della Soprintendenza del 17.05.2019. In quella sede si era accertato che l’intervento consisteva in un telaio con scatolari in acciaio e chiusura a vetri, cioè in uno spazio chiuso non riconducibile alla mera installazione di ombrelloni. L’inoppugnabilità del provvedimento di rimessione in pristino comporta, in primo luogo, la manifesta inammissibilità del ricorso, poiché un eventuale accoglimento non apporterebbe alcuna utilità alla ricorrente.
Nel merito, il secondo motivo è comunque infondato. I provvedimenti favorevoli del Comune, e in particolare il nulla-osta alla sostituzione dei materiali, si riferiscono al progetto assentito e non alla struttura abusiva contestata. La documentazione fotografica e il verbale di sopralluogo confermano la difformità rispetto alla D.I.A. presentata. Una volta accertata la non conformità dell’opera in zona vincolata e l’assenza di titolo, il Comune ha correttamente ingiunto la rimozione. Segue la condanna alle spese in favore dell’amministrazione resistente.
Nota della Redazione
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