Carenza di interesse dichiarata dal ricorrente e improcedibilità del ricorso (TAR Lombardia n. 1328 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa, dichiarando il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Non ricorrono i presupposti della cessazione della materia del contendere quando il provvedimento correttivo sopravvenuto non sia allegato né documentato e non soddisfi pienamente l’interesse azionato, restando l’atto impugnato lesivo per altri aspetti. La declaratoria di improcedibilità non esclude la compensazione delle spese, in ragione della limitata attività difensiva svolta e della natura in rito della decisione.

Il Fatto

La ricorrente gestisce una struttura ospedaliera accreditata e convenzionata per l’erogazione di prestazioni di ricovero, specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale a carico del Servizio Sanitario Regionale. Con ricorso notificato il 01.02.2019 e depositato il 28.02.2019 ha impugnato la DGR Lombardia n. XI/1046 del 17.12.2018, recante determinazioni sulla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2019, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.

Con due successivi atti di motivi aggiunti l’impugnazione è stata estesa alle delibere di approvazione dei contratti integrativi stipulati con l’ATS della Val Padana e ai contratti medesimi, per vizi derivati e propri. In vista dell’udienza di merito dell’08.03.2024 la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, rappresentando la cessazione della materia del contendere quanto al secondo motivo del ricorso introduttivo e rinunciando ai restanti motivi, con contestuale istanza di declaratoria di improcedibilità e compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’orientamento univoco secondo cui, in presenza di espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può decidere nel merito né procedere d’ufficio, ma solo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa (Cons. Stato, Sez. VII, n. 7553 del 2022; TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 355 del 2024). Da tale principio deriva la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Il Tribunale esclude poi che ricorrano i presupposti della cessazione della materia del contendere. Sotto un primo profilo, l’asserita elisione di un solo profilo di illegittimità della DGR, per effetto del sopraggiunto “provvedimento correttivo” genericamente allegato nell’istanza dell’08.03.2024, non può condurre a una declaratoria di cessazione “parziale”, poiché l’atto impugnato è rimasto lesivo per altri aspetti e l’interesse legittimo azionato non risulta pienamente soddisfatto (TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 3041 del 2023).

Sotto un secondo profilo, la ricorrente non ha in alcun modo allegato né documentato il provvedimento correttivo sopravvenuto con cui la Regione avrebbe superato le incongruenze rilevate nel secondo motivo del ricorso introduttivo, così da soddisfare pienamente la pretesa azionata. Tale omissione impedisce al Collegio di ricostruire, anche in via ipotetica, la fondatezza delle prospettazioni iniziali.

Il Collegio ribadisce pertanto l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti e dispone la compensazione delle spese di lite, in considerazione della limitata attività difensiva svolta dalla Regione Lombardia e della natura in rito della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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