Revoca dei contributi PSR e inadempimento del beneficiario: giurisdizione al giudice ordinario (TAR Sicilia n. 3480 del 25.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La controversia sulla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico rientra nella giurisdizione del giudice ordinario quando la contestazione investe esclusivamente l’inadempimento del beneficiario agli obblighi imposti dalla legge o dall’atto di concessione, senza coinvolgere l’apprezzamento discrezionale del concedente su an, quid e quomodo dell’erogazione. In tale ipotesi il beneficiario è titolare di una posizione di diritto soggettivo, perché la controversia attiene alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione. Resta invece devoluta al giudice amministrativo la cognizione degli atti con cui l’amministrazione annulli il provvedimento concessivo per vizi di legittimità o originario contrasto con l’interesse pubblico. Il riparto va verificato in concreto, avendo riguardo al fondamento dell’atto e non alla sua qualificazione formale.

Il Fatto

Il beneficiario di contributi erogati nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale, per le annualità 2010, 2011 e 2013, impugnava davanti al TAR Sicilia tre provvedimenti dell’Ispettorato Agricoltura di Messina con cui era stato disposto il recupero delle somme percepite. L’amministrazione fondava il proprio atto sui verbali della Guardia di Finanza, che avevano accertato la mancanza di documenti di spesa regolari.

Il ricorrente articolava motivi di eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione, violazione dell’affidamento, contraddittorietà e violazione dei principi comunitari, con particolare riguardo al Regolamento CE n. 1698/2005 e ai regolamenti attuativi. Le amministrazioni resistenti eccepivano in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la revoca conseguiva al sostanziale inadempimento del privato. I tre ricorsi venivano riuniti e trattenuti in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento del 14 ottobre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto assorbente la questione di giurisdizione, richiamando la giurisprudenza amministrativa e di legittimità consolidata sul riparto. Il criterio discriminante non è il nomen dell’atto, ma la natura della posizione soggettiva fatta valere: se l’amministrazione contesta l’inadempimento del beneficiario rispetto alle prescrizioni dell’atto di concessione, la controversia appartiene al giudice ordinario, perché si colloca nella fase esecutiva del rapporto di sovvenzione.

Il TAR ha richiamato il principio secondo cui, in tema di finanziamenti pubblici, la giurisdizione ordinaria sussiste quando la contestazione fa esclusivo riferimento alle inadempienze del percettore e non coinvolge il legittimo esercizio dell’apprezzamento discrezionale circa l’erogazione. La posizione di interesse legittimo resta invece configurabile nella fase antecedente alla concessione e quando l’ente disponga l’annullamento dell’atto concessivo per carenza originaria dei requisiti o per contrasto originario con l’interesse pubblico.

Applicando tale criterio, il Collegio ha qualificato la vicenda come inadempimento comportamentale, rientrante nella fase esecutiva e realizzativa del progetto ammesso a finanziamento. La contestazione verteva sulla documentazione di spesa prodotta dal beneficiario, dunque su obblighi incombenti al percettore, non sull’esercizio di poteri di autotutela o su valutazioni discrezionali dell’amministrazione. Ne derivava la titolarità in capo al ricorrente di un diritto soggettivo.

In ragione di ciò, i ricorsi riuniti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione, con indicazione del giudice ordinario quale giudice munito di cognizione, davanti al quale il ricorrente potrà riassumere le cause ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione della natura meramente processuale della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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