Cambio destinazione zona agricola e prevalenza legge regionale sulle N.T.A (TAR Sicilia n. 3474 del 25.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 37, comma 3, l.r. Sicilia n. 19/2020 consente, nelle zone destinate a verde agricolo, il mutamento di destinazione d’uso dei fabbricati realizzati con regolare titolo abilitativo verso destinazione ricettivo-alberghiera e di ristorazione, alla sola condizione della regolarità del titolo originario e del rispetto dei profili di compatibilità ambientale e igienico-sanitaria. La previa autorizzazione delle amministrazioni competenti non attribuisce al Comune alcun potere discrezionale di valutazione urbanistica, né impone l’approvazione di una variante. Le previsioni delle N.T.A. del P.R.G. che vietino l’esercizio di attività di ristorazione in zona agricola, in quanto fonti regolamentari subordinate, cedono alla norma primaria regionale in applicazione del principio di gerarchia delle fonti. È perciò illegittimo il diniego comunale fondato sulla necessità di una variante urbanistica e sul contrasto con le N.T.A.
Il Fatto
La società ricorrente aveva realizzato, con permesso di costruire rilasciato nel 2018 in base alla normativa speciale sui complessi produttivi, un corpo di fabbrica in zona agricola destinato a sala di degustazione e vendita diretta dei prodotti aziendali. Nel gennaio 2023 ha chiesto, ai sensi dell’art. 37, comma 3, l.r. n. 19/2020, la variazione di destinazione d’uso in sala ristorante con annessi servizi.
Il Comune ha rigettato l’istanza con provvedimento del 6 luglio 2023, ritenendo che le N.T.A. non consentissero attività commerciali in zona “E – Agricola” e che, per applicare la norma regionale, sarebbe stata necessaria una variante urbanistica. La società ha impugnato il diniego e l’art. 30 delle N.T.A. comunali, lamentando la violazione del contraddittorio procedimentale, il difetto di motivazione e, nel merito, il contrasto della fonte secondaria con quella primaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso muovendo dalla lettura letterale dell’art. 37, comma 3, l.r. n. 19/2020. La disposizione, nell’intento di promuovere le attività legate al turismo anche nelle aree agricole, ha sostanzialmente liberalizzato il cambio di destinazione verso attività ricettive e di ristorazione. L’unico requisito sostanziale è la regolarità del titolo edilizio originario, circostanza non contestata nel caso di specie.
Quanto alla previa autorizzazione, il Tribunale ha chiarito che essa attiene ai profili di compatibilità ambientale e alle prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, la cui tutela è affidata ad amministrazioni diverse da quella comunale. Anche rispetto all’atto autorizzativo del Comune, la norma non contempla alcun potere discrezionale né la necessità o la facoltà di approvare varianti. Irrilevanti risultano, dunque, i richiami alla zonizzazione e ai coefficienti urbanistici.
La decisione si fonda anche sul confronto con l’analoga norma regionale di cui all’art. 26 l.r. n. 16/2016, ritenuta di generalissima applicazione e di natura derogatoria. Richiamando il precedente di TAR Sicilia n. 2689 del 20 novembre 2019 e la pronuncia TAR Sicilia, Palermo, sez. II, n. 1728 del 3 agosto 2020, il Collegio ha ribadito che il mutamento di destinazione non richiede variante urbanistica. Irrilevante è pure che il manufatto sia stato assentito con normativa speciale che consentiva volumi maggiori, purché i volumi realizzati corrispondano al titolo.
Il Tribunale ha poi qualificato come irrituali le considerazioni del parere comunale sulla pretesa portata incostituzionale della norma regionale, materia riservata al giudizio di costituzionalità. Quanto alle N.T.A., esse non possono prevalere sulla legge regionale per il principio di gerarchia delle fonti, prevalenza peraltro già segnalata nel parere del Dipartimento regionale dell’Urbanistica, poi disatteso dagli uffici. Il diniego è stato perciò annullato, con compensazione delle spese per la peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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