Compenso straordinario Guardia di Finanza esclude indennità pensionabile (TAR Liguria n. 349 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 43, comma 14, legge n. 121/1981, nella parte in cui correla il compenso per lavoro straordinario alla retribuzione mensile comprensiva dell’indennità pensionabile, è tacitamente abrogato per effetto della disciplina organica della concertazione di cui al d.lgs. n. 195/1995, che devolve a tale sede la determinazione del trattamento economico del personale delle forze di polizia ad ordinamento militare. I decreti presidenziali che recepiscono gli esiti della concertazione non possono quindi essere disapplicati per asserita violazione di un parametro non più vigente. La garanzia dell’art. 36 Cost. riguarda la retribuzione nel suo complesso e non le singole componenti, con la conseguenza che un compenso per lavoro straordinario inferiore alla retribuzione ordinaria non integra violazione costituzionale. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto fonti di rango secondario.
Il Fatto
I ricorrenti, sottoufficiali della Guardia di Finanza, hanno chiesto l’accertamento del diritto alla riparametrazione e al ricalcolo del compenso per lavoro straordinario, previa inclusione nella base di calcolo dell’indennità pensionabile, nonché la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive per i cinque anni antecedenti al deposito del ricorso.
Secondo la tesi attorea, la natura retributiva dell’indennità pensionabile imporrebbe di computarla nella retribuzione-parametro; i d.P.R. che, dal 2002, hanno forfettizzato il compenso sganciandolo dalla retribuzione mensile sarebbero pertanto illegittimi e da disapplicare. Con motivi aggiunti è stato impugnato anche il d.P.R. n. 57/2022, per violazione della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2018 e degli artt. 3, 36, 38, 39 e 117 Cost.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e del Comando generale: la natura vincolata dei provvedimenti che determinano il trattamento economico non esclude che si tratti di atti del datore di lavoro, come tale legittimato nel giudizio.
Nel merito, il ricorso è infondato per difetto di specifica allegazione dei fatti costitutivi. I ricorrenti si sono limitati a dedurre genericamente di aver svolto lavoro straordinario, senza indicare la tipologia dei servizi e la quantificazione delle ore. Il Tribunale richiama Cass., sez. lav., n. 16150 del 2018, secondo cui sul lavoratore che chieda il compenso per straordinario grava un onere probatorio rigoroso, non supplibile dalla valutazione equitativa.
In ogni caso, la tesi attorea non corrisponde al quadro normativo. La censura presuppone la vigenza dell’art. 43, comma 14, legge n. 121/1981, che correla il compenso alla retribuzione mensile. Tale disposizione è però tacitamente abrogata dalla successiva disciplina organica della concertazione, per regolazione dell’intera materia e per effetto dell’art. 9, d.lgs. n. 195/1995. Nello stesso senso il Collegio richiama Cons. St., sez. IV, n. 36 del 1998 e TAR Valle d’Aosta n. 15 del 2023. La concertazione ha devoluto a quella sede la determinazione del trattamento economico, sicché le precedenti disposizioni non sono più applicabili.
Quanto all’art. 36 Cost., la giurisprudenza costituzionale è consolidata nel ritenere rilevante la retribuzione nel suo complesso e non le singole componenti. Il Collegio richiama Corte cost. n. 470 del 2002, che ha escluso la violazione costituzionale in un caso di straordinario retribuito meno dell’ordinario, e Cass., sez. lav., n. 5934 del 2004. La doglianza di irragionevolezza è assorbita in tale rilievo.
La richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale sui d.P.R. è inammissibile, trattandosi di fonti di rango secondario escluse dal sindacato della Corte (Corte cost. n. 30 del 1957). Il motivo aggiunto sul d.P.R. n. 57/2022 è infondato, non essendo dedotta la violazione delle prerogative dei sindacati costituitisi dopo la declaratoria di illegittimità del divieto. Ricorso e motivi aggiunti sono rigettati, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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