Missioni Onu e benefici combattentistici: nessuna equiparazione alle zone di guerra (TAR Puglia n. 141 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il personale militare impiegato in missioni per conto dell’ONU o equiparate non ha titolo ai benefici combattentistici previsti dall’articolo unico della legge n. 1746/1962, dall’art. 18 del d.P.R. n. 1092/1973, dall’art. 3 della legge n. 390/1950 e dall’art. 5 del d.lgs. n. 165/1997, con la correlata supervalutazione dei periodi di servizio. Le missioni di pace perseguono la finalità di mantenere o ripristinare la pace e non integrano le zone di intervento alle quali l’ordinamento ricollega il trattamento riservato alle campagne di guerra. La diversità di disciplina rispetto alle missioni di guerra non è irragionevole, perché le missioni ONU godono di un trattamento retributivo e stipendiale peculiare e migliorativo. Il giudice amministrativo può respingere il ricorso richiamando, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., l’iter motivazionale di una decisione del Consiglio di Stato che ricostruisce compiutamente il quadro normativo.

Il Fatto

I ricorrenti, sottufficiali in servizio permanente effettivo dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, hanno adito il TAR per ottenere il riconoscimento dei benefici combattentistici e la supervalutazione dei periodi di servizio svolti in missioni per conto dell’ONU ed equiparate, ai fini pensionistici e della determinazione dell’indennità di buonuscita.

Assume la parte ricorrente che le missioni si siano svolte nelle cosiddette zone di intervento, aree estere nelle quali viene impiegato un contingente militare italiano nell’ambito di una forza multinazionale. Tali zone sarebbero ricomprese nell’elencazione contenuta in una determinazione dello Stato maggiore della Difesa, aggiornata con cadenza biennale. I ricorrenti chiedono la condanna del Ministero della Difesa al riconoscimento dei benefici, alle comunicazioni all’INPS e all’annotazione sui fogli matricolari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il gravame in continuità con l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, richiamando la sentenza della seconda Sezione del Consiglio di Stato n. 1788 del 14 marzo 2022. Il percorso argomentativo di quella decisione viene richiamato ai sensi e per gli effetti dell’art. 74 cod. proc. amm., perché ricostruisce compiutamente il quadro normativo di riferimento.

I ricorrenti invocano il principio di giustizia sostanziale e assumono l’identità dell’attività svolta dai militari italiani per conto dell’ONU nelle missioni di pace o equiparate. Sostengono di aver operato in contesti analoghi a quelli bellici, con gravi rischi per l’incolumità individuale, e richiamano le perdite di militari impiegati in tali servizi tra il 1950 e il 2014.

Il Tribunale prende in esame anche la più risalente decisione n. 240/2016 della Corte costituzionale. Da essa emerge che le differenze di disciplina tra missioni di guerra e missioni ONU non sono irragionevoli, perché queste ultime godono di benefici diversi e di un peculiare trattamento retributivo e stipendiale, comunque migliorativo rispetto a quello normalmente percepito nel corso del rapporto di lavoro.

Su questa base il Collegio non ravvisa elementi dirimenti per discostarsi dall’orientamento richiamato. La diversa finalità delle missioni di pace, diretta a mantenere o ripristinare la pace, e il trattamento economico peculiare escludono l’equiparazione alle campagne di guerra invocata dai ricorrenti.

Il ricorso è dunque respinto. Il Tribunale dispone la compensazione delle spese di causa in considerazione della natura della pretesa azionata e ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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