Revoca nulla osta per codice ATECO errato e termine per nuovo datore (TAR Liguria n. 350 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato, adottata a seguito del sopravvenuto accertamento della carenza dei requisiti, costituisce atto di decadenza o revoca sanzionatoria, espressione di un potere vincolato di controllo e non di una scelta discrezionale sull’interesse pubblico. Il potere di revoca non è circoscritto agli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998, ma si estende a tutti i presupposti dell’ingresso, compresa la riconducibilità dell’attività datoriale ai settori produttivi previsti dal decreto flussi. Quando però il modulo informatico per la domanda non prevede alcun blocco automatico dei codici ATECO non ammessi, la Prefettura deve rispettare i canoni di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 e concedere al lavoratore un termine congruo per individuare un nuovo datore in possesso dei requisiti.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, ha presentato tramite il datore di lavoro un’istanza di ammissione nell’ambito delle quote d’ingresso per il 2022 previste dal D.p.c.m. 21 dicembre 2021. L’impresa dichiarava un’attività riferibile a un codice ATECO del commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca. In data 27.10.2022 la Prefettura rilasciava il nulla osta al lavoro subordinato e il ricorrente, ottenuto il visto, giungeva in Italia il 16.1.2023.

Prima della sottoscrizione del contratto di soggiorno veniva notificato l’avvio del procedimento di revoca, perché l’attività dichiarata non rientrava tra i settori ammessi dal decreto flussi, ossia autotrasporto merci per conto terzi, edilizia e turistico-alberghiero. Il ricorrente eccepiva la propria estraneità ai vizi della domanda e l’avvenuto avvio di un’attività lavorativa. Con provvedimento del 29.6.2023 la Prefettura rigettava l’istanza e revocava il nulla osta. Da qui il ricorso, articolato in quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto l’art. 42 del d.l. n. 73/2022, convertito in legge n. 122/2022, che ha introdotto un iter semplificato per il rilascio del nulla osta nei flussi 2021 e 2022: il nulla osta è rilasciato anche quando non siano state acquisite le informazioni sugli elementi ostativi, ma al loro sopravvenuto accertamento consegue la revoca. Secondo la giurisprudenza richiamata, la revoca non è limitata alle sole situazioni impeditive degli artt. 22 e 24 del TUI, ma copre ogni carenza dei requisiti, compreso lo svolgimento dell’attività nei settori contemplati dal decreto flussi (T.A.R. Valle d’Aosta n. 57 del 2023).

Il Tribunale qualifica la revoca come atto di decadenza, espressione di potere vincolato. Se si consentisse incondizionatamente la permanenza in Italia a chi è entrato senza i presupposti, il sistema dei flussi programmati verrebbe scavalcato e si presterebbe a elusioni.

Nel caso concreto il ricorrente non ha maturato un affidamento incolpevole, perché l’Amministrazione non ha creato alcuna apparenza sulla spettanza del provvedimento finale: la legge prevede espressamente che i controlli seguano al rilascio del titolo.

Il Collegio rileva però un profilo ulteriore. Nella predisposizione del modello informatico di domanda non è stato configurato alcun meccanismo di blocco automatico per i datori con codici ATECO non rientranti nei settori consentiti. Un menù a tendina contenente i soli codici ammessi avrebbe impedito a monte l’invio di istanze viziate in modo ictu oculi. Alla luce dei canoni di collaborazione e buona fede ex art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, e della non perspicuità del modulo, la Prefettura avrebbe dovuto concedere un termine congruo, almeno sei mesi, per reperire un nuovo datore nei settori ammessi.

Non è invece praticabile il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998, soluzione contraria alle regole sui flussi. Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento annullato nei limiti della motivazione: per l’effetto conformativo l’Amministrazione dovrà assegnare al ricorrente un termine per sostituire il datore e, se idoneo, ammetterlo nel territorio nell’ambito della quota. Spese compensate, con rifusione del contributo unificato e distrazione al difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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