Accesso agli atti e interesse strumentale anche al di fuori del giudizio (TAR Sicilia n. 34 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso ai documenti amministrativi, la legittimazione spetta a chiunque dimostri che gli atti oggetto dell’istanza abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, non presupponendo necessariamente una posizione qualificabile come diritto soggettivo o interesse legittimo. La nozione di situazione giuridicamente rilevante è diversa e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa, stante l’autonomia del diritto di accesso quale interesse a un bene della vita distinto dalla situazione legittimante al ricorso. La strumentalità della domanda ostensiva va intesa in senso ampio, come utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante, senza che l’accesso debba essere necessariamente preordinato all’esercizio del diritto di difesa in giudizio. Quando l’accesso sia finalizzato all’utilizzazione in un giudizio, è precluso ogni apprezzamento sulla fondatezza o ammissibilità della domanda e sulla rilevanza dei documenti, spettando tale valutazione al giudice chiamato a decidere.

Il Fatto

Il ricorrente, nella qualità di erede, ha presentato il 9 febbraio 2024 istanza di accesso ex legge n. 241/1990 all’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina. Oggetto della richiesta: gli atti e i provvedimenti relativi all’azione di recupero di credito per l’annualità 2013, concernente prestazioni sanitarie asseritamente fruite indebitamente in regime di esenzione per reddito. L’azione era stata avviata dall’ASP con diffide di pagamento trasmesse a mezzo raccomandata e ricevute nel gennaio 2024.

Ritenendo generica la pretesa dell’Amministrazione, il ricorrente ha chiesto copia dell’autocertificazione posta a fondamento della richiesta di pagamento, l’indicazione della prestazione e della data di erogazione, il prospetto contabile della quota di compartecipazione alla spesa e ogni altro atto presupposto o connesso. Non avendo ricevuto riscontro, ha agito per l’accertamento del diritto di accesso e per l’ordine di esibizione dei documenti ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm. L’ASP, ritualmente intimata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso sulla base dei precedenti conformi della stessa Sezione su fattispecie analoghe (TAR Sicilia, Catania, 15/11/2024 nn. 3798, 3799 e 3800), richiamati anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d) cod. proc. amm.

Il percorso argomentativo muove dall’art. 22 della legge n. 241/1990, che richiede, per l’esercizio del diritto di accesso, un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. Il Tribunale sottolinea che la nozione di situazione giuridicamente rilevante è diversa e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa e non presuppone una posizione qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo.

Ne deriva che la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica. Il Collegio richiama la nozione ampia di strumentalità, intesa come finalizzazione della domanda alla cura di un interesse diretto, concreto, attuale e connesso alla disponibilità del documento, senza che l’accesso debba essere unicamente preordinato al diritto di difesa in giudizio (Cons. Stato, sez. VI, 15 maggio 2017, n. 2269; Cons. Stato, sez. III, 16 maggio 2016, n. 1978).

Quanto all’accesso preordinato all’utilizzazione in un giudizio, il Tribunale ribadisce il divieto di apprezzamento sulla fondatezza o ammissibilità della domanda e sulla rilevanza degli specifici documenti, valutazione riservata al giudice chiamato a decidere. L’interesse all’accesso va quindi valutato in astratto, avendo consistenza autonoma e restando indifferente allo scopo ultimo perseguito.

Applicando tali principi, il ricorrente ha dimostrato un interesse qualificato, diretto e personale, volendo agire a fronte di ritenute irregolarità dell’Amministrazione, e il rapporto di necessaria strumentalità tra i documenti richiesti e la posizione di interesse tutelata. Il Tribunale ordina all’ASP di consentire l’accesso mediante esame ed estrazione di copia entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e condanna l’Amministrazione alle spese di lite, liquidate in dispositivo con distrazione in favore dei difensori antistatari, tenendo conto della proposizione seriale di cause analoghe.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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