Demolizione di immobile abusivo e natura vincolata del potere repressivo (TAR Sicilia n. 35 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di opere realizzate in assenza del prescritto titolo edilizio costituisce atto dovuto e vincolato, rispetto al quale l’amministrazione non dispone di margini di apprezzamento discrezionale. Avendo natura vincolata, l’attività di repressione degli abusi edilizi non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 l. n. 241/1990, poiché la partecipazione del privato non potrebbe comunque determinare un esito diverso. Né la tardiva adozione del provvedimento, ovvero la mera inerzia dell’amministrazione nell’esercizio di un potere-dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico, vale a rendere legittimo ciò che è sin dall’origine illegittimo. L’accertamento definitivo dell’abusività, passato in giudicato, preclude ogni rivalutazione in sede di impugnazione dell’ordine di demolizione.
Il Fatto
Il dante causa degli odierni ricorrenti aveva chiesto al Comune di Ragusa il rilascio di concessione edilizia in sanatoria per un immobile sito nel territorio comunale. Con proprio provvedimento il Comune negava il condono, rilevando che la costruzione era ubicata entro i 150 metri dalla battigia, in violazione dell’art. 15 l.r. n. 78/1976, e che pertanto l’opera non era suscettibile di sanatoria ai sensi dell’art. 33 l.r. n. 37/1985.
Il diniego veniva impugnato davanti al TAR, che rigettava il ricorso con sentenza n. 2455 dell’8 ottobre 2020. Il C.G.A.R.S., con sentenza n. 742 del 30 ottobre 2023, dichiarava l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse. Nelle more, il Comune ingiungeva ai comproprietari la demolizione dell’immobile abusivo. I comproprietari impugnavano l’ordinanza deducendo la violazione dei termini procedimentali e delle garanzie partecipative, il difetto di istruttoria e motivazione, e l’insussistenza del vincolo urbanistico al momento dell’edificazione, oltre alla distanza superiore ai 150 metri dalla battigia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il pacífico orientamento giurisprudenziale secondo cui l’ordinanza di demolizione è atto dovuto e vincolato rispetto alle opere realizzate senza titolo edilizio. Nel caso concreto, l’abusività dell’immobile era stata definitivamente accertata con la sentenza n. 2455/2020 del TAR, passata in giudicato a seguito della pronuncia di improcedibilità del C.G.A.R.S.
Quanto alle garanzie partecipative, il Tribunale applica il principio di jus receptum per cui l’attività repressiva degli abusi edilizi, avendo natura vincolata, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 l. n. 241/1990, citando Cons. Stato, sez. VI, n. 3707 dell’11 maggio 2022. La partecipazione del privato, in tale contesto, non potrebbe determinare alcun esito diverso.
Il Collegio affronta poi il profilo della tardività del provvedimento. La mera inerzia dell’amministrazione nell’esercizio di un potere-dovere diretto alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far divenire legittimo ciò che è sin dall’origine illegittimo. Il decorso del tempo, dunque, non consolida la posizione del privato né sana l’edificazione sine titulo.
Alla luce di tali argomenti il ricorso è rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Il Tribunale dispone, infine, l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
Nota della Redazione
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