Progressione interna e requisito di esperienza nella categoria del precedente sistema (Cons. Stato n. 3501 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di progressione di carriera riservate al personale interno, il requisito dell’esperienza triennale maturata «nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione» va interpretato con riferimento all’area e non al singolo profilo professionale. La clausola del bando che richiama la categoria, e non il profilo, esprime la volontà di valorizzare l’esperienza complessiva maturata nell’area, indipendentemente dalla specializzazione. L’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 attribuisce rilievo all’equivalenza formale delle mansioni secondo la classificazione astratta dei contratti collettivi, a prescindere dalla professionalità in concreto acquisita. È quindi legittima la valutazione dell’amministrazione che consideri utile l’esperienza svolta in profili diversi della medesima categoria, in coerenza con la finalità di valorizzare le professionalità interne all’ente.

Il Fatto

Il Comune ha indetto una procedura valutativa per la copertura di tre posti di funzionario amministrativo, riservata al personale di ruolo, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 15 del C.C.N.L. del 16.11.2022. Il bando richiedeva un’esperienza triennale «nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione».

Due dipendenti, collocatisi quarto e sesto in graduatoria, hanno impugnato la determinazione comunale di approvazione dei verbali e di nomina dei vincitori, deducendo che questi ultimi non possedevano il requisito di esperienza nel profilo di istruttore amministrativo. Il TAR Campania ha accolto il ricorso. Il Comune ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le prime due doglianze dell’appellante, relative all’omessa impugnazione dell’atto di ammissione dei candidati e alla asserita inammissibilità del ricorso collettivo. Ritiene tuttavia di poter decidere la controversia in virtù del terzo motivo, che reputa fondato, con assorbimento delle questioni processuali.

Il nodo interpretativo riguarda il titolo di accesso alla progressione. Il bando richiamava espressamente la «categoria del precedente sistema di classificazione» e non il «profilo» dello stesso sistema. Per il Consiglio di Stato la differenza è dirimente: la categoria C ricomprendeva tutti i profili di istruttore, indipendentemente dalla specializzazione, sicché la clausola intendeva garantire l’accesso a tutti i dipendenti dell’area.

La lettura trova conferma nell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, che considera professionalmente equivalenti tutte le mansioni della medesima area e le rende esigibili dal datore di lavoro. La norma valorizza l’equivalenza formale delle mansioni secondo la classificazione astratta dei contratti collettivi, e non la professionalità concretamente acquisita, in un’ottica sostanziale che il Collegio condivide.

La Corte ritiene perciò ragionevole che l’amministrazione abbia valutato l’esperienza dei controinteressati, maturata per più dei tre anni richiesti nell’area di appartenenza, nello svolgimento di mansioni amministrative ancorché di vigilanza e tecnico-contabile. Anche il regolamento comunale sulle progressioni, come modificato, depone per questa lettura, ponendosi la diversa interpretazione in contraddizione con le nuove previsioni regolamentari.

L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza del TAR Campania, il ricorso di primo grado è respinto. Le spese del doppio grado sono integralmente compensate in ragione delle peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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