Ottemperanza al giudicato risarcitorio e criteri di liquidazione del lucro cessante (Cons. Stato n. 3502 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo non può rimettere in discussione l’an debeatur del risarcimento già accertato con il giudicato: l’art. 34, comma 4, c.p.a. comporta la traslazione in questa sede della sola determinazione del quantum, restando l’accertamento del diritto e la fissazione dei criteri attratti nella giurisdizione di cognizione. Il lucro cessante da ritardato avvio di un’attività economica è provato, sia pure per indizi, quando la proiezione di situazioni già esistenti consenta di ritenere che il guadagno si sarebbe prodotto secondo una ragionevole e fondata previsione, con giudizio di probabilità e non di mera possibilità. È irrilevante, ai fini dell’esecuzione, che l’attività sia stata poi formalmente esercitata da un soggetto diverso dal titolare del diritto leso. Sulla somma liquidata vanno calcolate la rivalutazione monetaria anno per anno e gli interessi legali sulle somme rivalutate. La penalità di mora può essere esclusa quando il tasso di interesse applicato fino al soddisfo abbia natura ampiamente satisfattiva.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile in Verbania confinante con una strada statale, aveva chiesto la regolarizzazione dell’accesso carraio per avviare un’attività ricettiva. L’ANAS aveva dapprima negato il titolo e solo nel 2019 ha definito il procedimento, oltre i termini di legge. Con sentenza della Sezione VII n. 7383/2024 il Consiglio di Stato, accogliendo parzialmente l’appello avverso la pronuncia del TAR Piemonte, ha accertato il danno da mancato avvio dell’attività e ha condannato l’ente, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., a formulare una proposta risarcitoria secondo criteri analiticamente indicati.
La ricorrente ha notificato la sentenza e trasmesso una relazione di quantificazione, con i dati contabili dell’attività avviata negli anni successivi. L’ANAS ha ritenuto di non poter formulare alcuna proposta, sostenendo che l’attività non era mai stata svolta personalmente dalla ricorrente, ma da una società riconducibile al figlio, e che mancassero quindi i presupposti soggettivi e oggettivi del risarcimento. Di qui il ricorso per ottemperanza, con domanda di declaratoria di nullità delle note, di penalità di mora e di nomina di un commissario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra la questione su un punto: le modalità di esecuzione della sentenza n. 7383/2024. L’ANAS, nelle sue difese, rimette in sostanza in discussione l’an del risarcimento. Ma la sentenza ha già pronunciato sulla spettanza del ristoro: ciò che resta è il quantum, e i criteri dettati sono chiari. L’art. 34, comma 4, c.p.a. non trasferisce in ottemperanza l’intero giudizio risarcitorio, ma solo la determinazione dell’importo.
La circostanza che l’attività sia stata formalmente esercitata dal figlio non può scalfire il giudicato. La Corte richiama l’orientamento secondo cui i danni da perdita del guadagno di un’attività commerciale evidenziano la pratica impossibilità di una precisa dimostrazione (Cass. Sez. III n. 3596 del 1997) e che la liquidazione equitativa non esime dall’onere di allegare gli elementi di fatto utili alla quantificazione (Cass. Sez. II n. 31251 del 2021). La responsabilità per illegittimo o ritardato esercizio dell’attività provvedimentale ha natura aquiliana, e il pregiudizio risiede nell’ostacolo al godimento del bene della vita (Cons. Stato Sez. III n. 3568 del 2025).
Il danno qui in esame è un mancato guadagno, non una perdita di chance: esso presuppone la prova, anche indiziaria, dell’utilità che il danneggiato avrebbe conseguito in assenza dell’illecito, esclusi i guadagni meramente ipotetici, e richiede un rigoroso giudizio di probabilità temperato dalla regola del “più probabile che non”. È sufficiente che, sulla base della proiezione di situazioni già esistenti, il danno si sarebbe prodotto secondo una ragionevole e fondata previsione (Cass. Sez. III n. 4945 del 2010).
Accertata l’inottemperanza, il Collegio quantifica direttamente la somma, non richiedendo il calcolo particolari sforzi interpretativi: utile annuo medio pari a € 21.113,06 per gli anni 2015-2018 e € 10.403,10 per il 2014, conteggiato per 180 giorni, con rivalutazione e interessi sulle somme rivalutate, secondo i principi generali sulla liquidazione dell’obbligazione risarcitoria (Cass. civ. n. 10634 del 2023). Le decurtazioni proposte dalla ricorrente sono state tutte recepite; le osservazioni fiscali dell’ANAS sono inconferenti, posto che le indennità risarcitorie della perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli perduti.
Quanto alla penalità di mora, i presupposti sono esclusi per la natura ampiamente satisfattiva del tasso di interesse applicato fino al soddisfo. In caso di ulteriore inerzia è nominato commissario ad acta il Prefetto del Verbano Cusio Ossola o un funzionario delegato. Le spese sono compensate, in ragione delle difficoltà di accertamento della vicenda fattuale e della conseguente incertezza ex ante sulle rispettive ragioni (Cons. Stato Sez. VI n. 780 del 2020; Cass. Sez. Un. n. 20598 del 2008).
Nota della Redazione
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