Scatti stipendiali e indennità buonuscita spettano anche per congedo a domanda (TAR Liguria n. 116 del 16.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta al personale della Polizia di Stato anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda, purché siano maturati i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno dell’anno in cui si perfezionano entrambi i requisiti non ha natura decadenziale, non rinvenendosi una ragionevole giustificazione di una diversità di trattamento rispetto a chi presenta la domanda negli anni successivi. Il richiamo contributivo operato dall’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non incide sul regime di calcolo dell’indennità di buonuscita, ma opera ai soli fini della base pensionabile. La prescrizione del diritto decorre dalla data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale. Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, avendo l’indennità di buonuscita carattere retributivo e non pensionistico.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato, è cessato dal servizio il 31.1.2021, avendo superato sia i 55 anni di età sia i 35 anni di servizio utile, ed è stato collocato in congedo con riconoscimento del trattamento di fine servizio. L’INPS non ha però incluso nella base di calcolo la maggiorazione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
Il ricorrente ha dapprima diffidato l’Istituto, in data 5.4.2023, a liquidare le somme dovute con interessi e rivalutazione. Non avendo ricevuto riscontro, ha proposto ricorso per l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 riconosce i sei scatti al personale che chieda di essere collocato in quiescenza, a condizione del compimento dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile, con domanda da presentare entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti. L’art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010 estende la disciplina alle forze di polizia.
Il Tribunale richiama l’evoluzione della giurisprudenza amministrativa, che ha affermato come anche la cessazione a domanda faccia sorgere il diritto al beneficio in presenza del duplice presupposto anagrafico e retributivo. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non incide sul calcolo dell’indennità di buonuscita, poiché il riconoscimento degli scatti previo pagamento della contribuzione opera ai soli fini della base pensionabile. Il termine del 30 giugno, poi, non è assistito da sanzione decadenziale, non essendo ravvisabile una giustificazione ragionevole di un trattamento differenziato.
Il Collegio affronta quindi la questione di giurisdizione. Ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a., sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di indennità di buonuscita nell’ambito di un rapporto di pubblico impiego non privatizzato. L’indennità, avendo carattere retributivo, non è riconducibile al contenzioso pensionistico devoluto alla Corte dei conti.
Nel merito il ricorso è fondato. Il ricorrente possiede i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva prescritti: al momento del collocamento a riposo a domanda aveva maturato i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile. Il Tribunale accerta pertanto il diritto ai benefici economici e condanna l’INPS a rideterminare e corrispondere l’indennità di buonuscita.
Sulle maggiori somme dovute spettano, ai sensi dell’art. 429, comma 3, c.p.c., gli interessi legali dalla scadenza del termine per il provvedimento di liquidazione fino all’effettivo soddisfo e, per l’eventuale quota superiore, la rivalutazione monetaria, escluso il cumulo tra i due istituti. Le spese sono compensate in ragione del recente mutamento giurisprudenziale.
Nota della Redazione
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