Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3528 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Nel rito dell’art. 114 cod. proc. amm. l’Amministrazione che non contesti specificamente il titolo esecutivo e non provi l’avvenuto pagamento non può sottrarsi all’ordine di esecuzione, perché i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, secondo l’art. 2697 cod. civ.. La richiesta di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere respinta quando il ritardo nell’esecuzione dei dicta giurisdizionali dipenda da un’improvvisa e ingente mole di contenzioso sulla medesima questione. Il commissario ad acta nominato in un dirigente dello stesso Ministero non ha diritto a compenso, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agisce per l’ottemperanza alla sentenza n. 953 del 15.10.2024 resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Siracusa, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 1.500,00, oltre interessi, e la retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7, CCNL 15.3.2001, per € 1.401,81, in relazione ai periodi di servizio a tempo determinato nell’anno scolastico 2020/21, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione.

Il titolo è stato notificato in forma esecutiva il 27.1.2025 ed è passato in giudicato per decorso dei termini di impugnazione. La ricorrente lamenta il perdurante inadempimento dell’Amministrazione e, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, chiede la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., oltre agli interessi legali a titolo di astreinte. Il Ministero si costituisce con atto di mero stile e deposita prova del pagamento delle sole spese processuali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la ritualità dell’azione. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è stata resa dal giudice ordinario ed è passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria: ricorre dunque l’ipotesi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Sono rispettati il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. È documentata inoltre la notificazione al Ministero, all’indirizzo proprio, richiesta dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

Nel merito, il Collegio rileva che l’Amministrazione non ha specificamente contestato il titolo esecutivo e la sua idoneità all’esecuzione, né ha comprovato l’avvenuto pagamento. Trova applicazione il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Sussiste quindi in capo al Ministero l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza.

È dichiarata in parte la cessata materia del contendere, avendo l’Amministrazione accreditato l’importo relativo alla carta docenti, documentato dalla ricorrente il 1.12.2025. Per il resto il ricorso è accolto: è ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della sentenza, con esclusione delle spese processuali, distratte ai procuratori non costituiti nel giudizio.

La domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è respinta. Il Collegio ritiene fatto notorio che il ritardo nell’esecuzione dei dicta giurisdizionali debba imputarsi all’improvviso e ingente contenzioso generatosi sulla medesima questione, anche per la giurisprudenza nazionale e comunitaria sul punto, suscettibile di incidere sulle capacità organizzative del Ministero.

Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, è nominato sin d’ora commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., il direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega, che provvederà entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Il commissario non ha diritto ad alcun compenso, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: la regola dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, si applica per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, come affermato da T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 1706 del 2024 e da T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 2621 del 2024. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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