Carta docente ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3533 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’Amministrazione che non contesti specificamente il titolo esecutivo né provi l’avvenuto pagamento non può sottrarsi all’obbligo di esecuzione, gravando su di essa la prova dei fatti estintivi o impeditivi ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Il ritardo nell’esecuzione dei dicta giurisdizionali dovuto a un contenzioso ingente e improvviso non integra il presupposto per la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il commissario ad acta nominato nel dirigente dello stesso Ministero non ha diritto a compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4283/2024 del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 2.000,00, oltre accessori. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva il 9.11.2024 ed era passata in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione.

La ricorrente ha lamentato il perdurante inadempimento dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha quindi chiesto la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. e il pagamento di interessi legali a titolo di astreinte per l’eventuale ritardo. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato l’ammissibilità dell’azione. Il titolo di cui si chiede l’esecuzione è una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, categoria espressamente ricompresa tra i provvedimenti esperibili nel giudizio di ottemperanza dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.

Il Tribunale ha poi accertato il rispetto dei presupposti processuali: il termine decennale per la proposizione dell’azione ex art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e il termine di deposito del ricorso ex art. 87, comma 3, cod. proc. amm. È stata inoltre documentata la notificazione al Ministero del titolo esecutivo, secondo l’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

Nel merito, il Collegio ha rilevato il rituale esercizio dell’azione e il perdurante inadempimento del Ministero, che non ha specificamente contestato il titolo né ha comprovato l’avvenuto pagamento. Ha richiamato il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Ha quindi ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza.

La domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è stata invece respinta. Il Collegio ha ritenuto fatto notorio che il ritardo nell’esecuzione dei dicta giurisdizionali sia imputabile all’improvviso e ingente contenzioso sulla medesima questione, suscettibile di incidere sulle capacità organizzative del Ministero.

Per il caso di persistente inottemperanza, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione ministeriale, con facoltà di delega, senza diritto ad alcun compenso. L’attività rientra infatti nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, come confermato da plurimi precedenti amministrativi richiamati dal Collegio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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