Ricorso incidentale improcedibile se cade il ricorso principale (TAR Puglia n. 1584 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, anche nel rito speciale degli appalti, il ricorso incidentale ha funzione accessoria e difensiva rispetto al ricorso principale: introduce una ragione ostativa all’accoglimento della domanda principale e si colloca in posizione subordinata rispetto al suo oggetto. Ne consegue che l’improcedibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse determina l’improcedibilità anche dei ricorsi incidentali, essendo venuta meno la ragione che ne aveva giustificato la proposizione. La declaratoria opera ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm. e non richiede l’esame nel merito delle censure, quando i ricorrenti incidentali non abbiano reiterato le doglianze avverso i provvedimenti successivi.
Il Fatto
Le società ricorrenti hanno partecipato in raggruppamento temporaneo alla procedura indetta dal Comune di Martina Franca, ente capofila dell’A.R.O. n. 2 della Provincia di Taranto, per l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’aggiudicazione è stata disposta con determinazione n. 180 del 16 gennaio 2025 in favore del raggruppamento primo in graduatoria; le ricorrenti si sono classificate terze.
Le ricorrenti hanno impugnato l’aggiudicazione e gli atti di gara, chiedendo la declaratoria di inefficacia del contratto e l’accertamento del diritto all’aggiudicazione. Hanno poi proposto motivi aggiunti avverso la determina di convalida e contro la mancata esclusione della seconda classificata. La prima classificata e la seconda classificata hanno proposto ricorsi incidentali, contestando la mancata esclusione del raggruppamento ricorrente per asserita violazione dei criteri ambientali minimi.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio la stazione appaltante ha avviato un procedimento di riesame. Con determina n. 1216 dell’8 aprile 2025 ha annullato in autotutela l’aggiudicazione originaria; con determina n. 2220 del 19 giugno 2025 ha escluso anche la seconda classificata e ha aggiudicato la gara alle ricorrenti. Il Comune ha quindi eccepito il sopravvenuto difetto di interesse, e le ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
Il Collegio, richiamando l’orientamento consolidato (Cons. Stato, Sez. IV, 21 maggio 2024, n. 4488), prende atto della dichiarazione e dichiara l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm. La declaratoria si estende ai motivi aggiunti dell’11 e del 21 marzo 2025, perché rivolti avverso atti i cui effetti sono stati superati dai provvedimenti successivi: l’aggiudicazione impugnata è stata annullata in autotutela e la mancata esclusione della seconda classificata è stata rimossa con l’esclusione effettivamente disposta.
La conseguenza si propaga ai ricorsi incidentali. Il TAR qualifica il ricorso incidentale come mezzo di difesa in senso tecnico, formalmente autonomo ma sostanzialmente accessorio, volto a paralizzare l’accoglimento del ricorso principale. Richiamando TAR Campania – Napoli, Sez. III, sent. n. 5592 del 25 luglio 2025 e il precedente Consiglio di Stato, Sez. III, 5 maggio 2011 n. 2695, il Collegio afferma che l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’irricevibilità del ricorso principale costituiscono motivo oggettivo di arresto all’esame del ricorso incidentale.
Nel caso concreto l’interesse dei ricorrenti incidentali era subordinato all’esaminabilità nel merito del ricorso principale, come confermato dagli atti impugnati e dalle conclusioni rassegnate. Essi, inoltre, non hanno reiterato le censure avverso la successiva aggiudicazione in favore delle ricorrenti. Il Collegio dichiara pertanto improcedibili, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso, i motivi aggiunti e i ricorsi incidentali, compensando integralmente le spese di lite in ragione della natura formale della decisione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.