Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nel lavoro (TAR Sicilia n. 3530 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario, il termine decadenziale per l’impugnazione non è rilevabile d’ufficio e, in difetto di impugnazione, la sentenza passa in giudicato divenendo titolo azionabile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. Il previo esperimento della procedura di notifica del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice, con formula esecutiva, integra il presupposto per il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertato l’inadempimento, il giudice ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine e, in caso di persistente inottemperanza, nomina un commissario ad acta. Il commissario individuato in un dirigente dello stesso Ministero non ha diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, per applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto al TAR Sicilia l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Caltagirone, sezione lavoro, con cui il Ministero dell’istruzione era stato condannato a corrispondere la retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7, CCNL 15.3.2001, per i periodi di servizio a tempo determinato, per un importo di euro 2.660,94 oltre accessori. Il ricorso è stato notificato il 26 aprile 2025 e depositato il 29 aprile 2025.

L’amministrazione si è costituita con memoria di mera forma. Alla camera di consiglio del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione. La ricorrente ha allegato l’attestazione del passaggio in giudicato del titolo e la notifica dello stesso con formula esecutiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità dell’azione. Il titolo posto a fondamento è una sentenza del giudice ordinario non impugnata nel termine dell’art. 327 c.p.c., come da attestazione del 27 marzo 2025: rientra dunque tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente il giudizio di ottemperanza.

Sono rispettati anche i presupposti processuali. Il Tribunale richiama il termine decennale dell’art. 114, comma 1, c.p.a. e quello di deposito del ricorso ex art. 87, comma 3, c.p.a.. Il titolo è stato notificato all’amministrazione con formula esecutiva l’8 aprile 2024, sicché risultano integrate le formalità e i termini per il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Nel merito, accertato il rituale esercizio dell’azione e l’inadempimento dell’amministrazione, sussiste l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza. Il Collegio ordina pertanto al Ministero di ottemperare entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della presente decisione.

Per il caso di persistente inottemperanza, il Tribunale nomina commissario ad acta il direttore generale competente in materia di ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.. Il commissario non ha diritto ad alcun compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: la regola dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, è applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme (richiamata TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 2485 del 2025).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del d.m. n. 55/2014, con richiamo a C.G.A.R.S. n. 807 del 2025, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Collegio rigetta la richiesta di trasmissione degli atti alla Procura presso la Corte dei conti: il Ministero ha provato di avere emesso i decreti di pagamento il 5 maggio 2025, in attesa dell’assegnazione delle risorse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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