Silenzio inadempimento e istanza sollecitatoria non riapre il termine decadenziale (TAR Abruzzo n. 353 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio inadempimento della pubblica amministrazione è soggetta al termine decadenziale annuale di cui all’art. 31, comma 2, cod. proc. amm., che decorre dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. La proposizione di una nuova istanza, con la quale il privato si limiti a sollecitare l’adozione di un provvedimento già dovuto in forza di un procedimento officioso già avviato, non integra un autonomo obbligo di provvedere e non consente la riproposizione dell’azione né la riapertura del termine. Il decorso del termine annuale produce un effetto esclusivamente processuale, rendendo incoercibile l’obbligo di provvedere, senza estinguere sul piano sostanziale il potere-dovere dell’amministrazione né l’interesse pretensivo del privato.
Il Fatto
Un consiglio comunale approvava nel 1983 il progetto di un campo da tennis su terreni di proprietà di un privato. Il Comune comunicava nel 2013 l’avvio del procedimento di acquisizione delle aree, che non si concludeva né con un decreto di esproprio né con un accordo di cessione volontaria; sui terreni veniva realizzato uno spogliatoio e le aree restavano occupate e utilizzate dall’ente.
Nel luglio 2020 il proprietario notificava una diffida stragiudiziale; nel febbraio 2021 la Giunta approvava la proposta di regolarizzare la situazione acquisendo al patrimonio comunale le aree occupate. Con PEC del 9 gennaio 2024 il privato chiedeva l’adozione del provvedimento di acquisizione non retroattiva ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, o in alternativa la restituzione previo ripristino. Non ricevendo riscontro, ricorreva per l’accertamento del silenzio e dell’obbligo di provvedere. Il Comune eccepiva l’irricevibilità per tardività.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondata l’eccezione preliminare di irricevibilità. L’art. 31, comma 2, cod. proc. amm. prevede due termini: uno dilatorio, coincidente con il decorso del termine di conclusione del procedimento, prima del quale l’azione non è proponibile; uno decadenziale annuale, decorrente dalla scadenza di quel termine, oltre il quale l’azione non è più esperibile.
La ratio del termine si individua nell’esigenza di non esporre l’amministrazione inerte, per un tempo indeterminato, a una condanna a provvedere. La tutela del privato non resta tuttavia frustrata, potendo egli attivare i poteri sostitutivi di cui all’art. 2, comma 9-ter, legge n. 241/1990 e la tutela risarcitoria di cui all’art. 2, comma 2-bis della stessa legge. Il decorso del termine annuale produce un effetto solo processuale: rende incoercibile l’obbligo di provvedere, ma non fa venir meno né il potere-dovere dell’amministrazione né l’interesse pretensivo del privato.
Il privato che abbia lasciato decorrere il termine può riproporre l’azione solo ove abbia inoltrato una nuova istanza di avvio del procedimento, alla quale consegua un nuovo silenzio inadempimento, come affermato dal TAR Lazio, sez. II-bis, n. 11077 del 2017 e dal Cons. Stato, sez. III, n. 1050 del 2015, richiamati dal Collegio.
Nel caso concreto il termine annuale risulta ampiamente decorso, dovendosi aggiungere, per la natura processuale del termine, la sospensione feriale di cui all’art. 54, comma 2, cod. proc. amm.. Il dies a quo va individuato nel trentesimo giorno successivo alla notificazione della diffida, perfezionatasi per il Comune il 20 luglio 2020, e non nell’invio dell’istanza del 9 gennaio 2024.
Quest’ultima è qualificabile come atto meramente sollecitatorio a concludere il procedimento officioso già avviato con la deliberazione di Giunta n. 24 del 2021, e non è idonea ad affermare un nuovo e autonomo obbligo di provvedere. Resta ferma la persistenza dell’originario obbligo, ma non è più ammessa la tutela di cui agli artt. 31 e 117 cod. proc. amm.. Il ricorso è pertanto dichiarato irricevibile, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.