Occupazione senza dichiarazione di pubblica utilità e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Abruzzo n. 346 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparto di giurisdizione sulle conseguenze dell’occupazione di fatto di un bene immobile da parte della pubblica amministrazione per la realizzazione di un’opera pubblica, il criterio discriminante è costituito dall’adozione della dichiarazione di pubblica utilità. Quando tale dichiarazione manchi del tutto e l’amministrazione abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa, la fattispecie integra occupazione usurpativa e le relative domande restitutorie e risarcitorie rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Non opera, in tal caso, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall’art. 133, primo comma, lettera g), cod. proc. amm., che presuppone comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere in materia di espropriazione. Il giudice amministrativo adito dichiara pertanto inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, indicando il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari per quote uguali di alcuni terreni nel territorio comunale, assumono che il Comune abbia occupato nel 1976 un’area di complessivi mq. 1.575, edificandovi un fabbricato destinato a servizi igienici, spogliatoio e foresteria, oltre a una piscina coperta, senza mai emettere alcun decreto di espropriazione. Con nota del 30 novembre 2022 essi hanno chiesto al Comune il rilascio dei terreni occupati senza titolo o, in alternativa, di procedere all’acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001.

Non avendo ricevuto risposta, hanno proposto ricorso avverso il silenzio. Il Comune si è poi costituito, dando atto di aver riscontrato l’istanza con provvedimento prot. 3343 del 7 luglio 2023, in cui ha qualificato la vicenda come cessione gratuita dell’area, fuori dai presupposti e dalle garanzie procedimentali dell’espropriazione, e ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle domande di restituzione e risarcimento. Il ricorso avverso il silenzio è stato dichiarato improcedibile, con conversione del rito per l’esame dei motivi aggiunti contro quel provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune. Rileva che nella fattispecie manca la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera realizzata, per affermazione del Comune non contestata dai ricorrenti, i quali anzi hanno prospettato la sussistenza di un’occupazione di fatto dei terreni e della loro trasformazione.

Accertata l’assenza di una dichiarazione di pubblica utilità e l’assenza di alcuna traccia dell’atto di cessione volontaria con cui la dante causa dei ricorrenti avrebbe trasferito i terreni al Comune, il Tribunale conclude che si è in presenza di occupazione dei terreni con opera realizzata in assenza del presupposto ablatorio. Ne deriva la giurisdizione del giudice ordinario.

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui il punto di discriminazione tra le giurisdizioni va individuato con riguardo all’adozione della dichiarazione di pubblica utilità: in caso di mancanza di tale dichiarazione la lite rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, e la domanda con cui si deduce un’occupazione sostanzialmente illecita, in difetto di qualsiasi procedura legittimante, esula dalla giurisdizione amministrativa (TAR Sicilia, Palermo, sez. II, n. 2778 del 2017). Le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria (TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 5788 del 2017; TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 3322 del 2018).

Il Tribunale esclude la rilevanza dell’argomento dei ricorrenti secondo cui una precedente sentenza del medesimo TAR, emessa su un ricorso per silenzio, avrebbe implicitamente riconosciuto la giurisdizione amministrativa: quel provvedimento concerne una diversa situazione e altre parti. Il ricorso per motivi aggiunti è quindi inammissibile per difetto di giurisdizione, con facoltà di riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.; le spese di lite sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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