Ottemperanza al giudicato e astreinte: irrilevante il pagamento tardivo del Comune (TAR Sicilia n. 2823 del 05.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il pagamento tardivo eseguito dall’Amministrazione direttamente in favore dell’Erario non costituisce fatto satisfattivo del credito, allorché il creditore abbia già corrisposto di propria iniziativa la somma impositiva oggetto del titolo esecutivo. Persiste, pertanto, l’obbligo di dare integrale esecuzione al giudicato, comprensivo di capitale, interessi, spese e oneri accessori di registrazione, nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato del titolo. La domanda di astreinte, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., può essere rigettata in presenza di una situazione di generalizzata crisi finanziaria degli enti locali. Restano non dovute le spese di precetto, essendo l’impiego di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza rimesso alla libera scelta del creditore.

Il Fatto

Il Giudice di Pace di Siracusa, su ricorso della società ricorrente, ha ingiunto al Comune di pagare una somma corrispondente all’imposta di registro che l’Agenzia delle Entrate aveva richiesto in relazione a un precedente decreto ingiuntivo, oltre interessi e spese. L’ente aveva corrisposto quanto dovuto in forza di quel titolo, ma aveva omesso il versamento dell’imposta. La società, decorso inutilmente il termine, ha versato la somma e ha quindi ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti del Comune, non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo.

Notificato il titolo e trascorsi i termini di legge senza pagamento, la società ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di esecuzione del giudicato, la condanna al pagamento di una somma di danaro ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune, non costituito, ha depositato una nota con cui ha documentato di aver versato tardivamente l’imposta all’Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il presupposto dell’azione, individuato nella prova del fatto costitutivo, ossia la decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., e verifica la decorrenza del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, come modificato dalla legge n. 388/2000 e dal d.l. n. 269/2003.

La questione centrale concerne la rilevanza del pagamento tardivo eseguito dall’ente all’Erario. Il TAR esclude che esso possa qualificarsi come evento satisfattivo del credito. Il titolo azionato ha infatti ad oggetto il rimborso di quanto la società aveva già corrisposto di propria iniziativa, a fronte dell’inerzia del Comune e del termine di sessanta giorni fissato dall’avviso impositivo. Il pagamento diretto all’Agenzia, intervenuto quando il ricorso per decreto ingiuntivo era già stato introdotto, non estingue l’obbligo e non incide sul credito ormai maggiorato dalle spese di giudizio.

Il Collegio valorizza le comunicazioni che la creditrice aveva in precedenza inviato all’ente per ottenere il pagamento diretto e, successivamente, il rimborso. Esse, unite alla mancata costituzione e alla nota difensiva che non smentisce tali circostanze, confermano l’insussistenza di un fatto modificativo. Viene quindi affermata la persistenza dell’obbligo di ottemperanza integrale, comprensivo di sorte capitale, interessi, oneri accessori e spese, con esclusione delle spese di precetto, imputabili alla libera scelta del creditore di avvalersi di strumenti diversi dall’ottemperanza.

Quanto alla richiesta di astreinte, il TAR la rigetta richiamando la generalizzata crisi che investe i Comuni della Sicilia. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di novanta giorni, nomina commissario ad acta il Segretario comunale di un ente viciniore, o un funzionario delegato, con ulteriore termine di novanta giorni e compenso da liquidarsi con separato decreto, previa presentazione di relazione e parcella entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, a pena di decadenza ex art. 71 d.P.R. n. 115/2002. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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