Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Molise n. 355 del 29.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta definizione, in sede di appello, della controversia sull’esclusione dalla gara determina la carenza di interesse alla decisione del ricorso proposto avverso gli atti conseguenti, divenuti ormai privi di attualità lesiva. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse consegue alla motivata dichiarazione della parte ricorrente ed è pronunciata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che consente al giudice di prendere atto della cessazione della materia del contendere sul piano dell’interesse. La compensazione delle spese di lite è disposta in ragione dell’esito del giudizio e dell’assenza di opposizione alla richiesta formulata dalla ricorrente.
Il Fatto
La società ricorrente aveva partecipato alla procedura indetta dall’INPS per l’affidamento di un servizio di ingegneria e architettura di verifica della vulnerabilità sismica di un fabbricato strumentale. Con comunicazione del 4.12.2024 il RUP aveva escluso la proposta di ribasso, ritenendo che la riduzione del compenso calcolato con le tabelle parametriche del D.M. 17 giugno 2016 violasse la garanzia dell’equo compenso di cui alla legge n. 49/2023. Seguiva l’aggiudicazione alla controinteressata.
Avverso l’esclusione la società aveva proposto ricorso, respinto con sentenza del TAR, e aveva appellato. Nelle more, l’INPS aggiudicava definitivamente la gara con determinazione del Direttore regionale n. 40/2025. La ricorrente impugnava allora l’aggiudicazione e gli atti conseguenti, chiedendo l’annullamento, la declaratoria di inefficacia del contratto e, in via gradata, l’accertamento dell’illegittimità con riserva di azione risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la vicenda processuale si è evoluta sul piano dei presupposti dell’azione. La V Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8442/2025 depositata il 30.10.2025, ha respinto l’appello avverso la sentenza reiettiva, consolidando il giudicato sulla esclusione della ricorrente dalla gara. Su tale pronuncia l’INPS aveva fondato la richiesta di rigetto del ricorso, invocando l’intervenuto giudicato.
La ricorrente, con nota del 7.11.2025, ha dichiarato di non avere più interesse al mantenimento del ricorso, chiedendone la declaratoria di improcedibilità e, ove occorresse, rinunciando al gravame. La richiesta è motivata dalla pubblicazione della decisione d’appello, che ha reso definitiva la posizione di esclusione e, con essa, l’impossibilità di conseguire l’aggiudicazione attraverso il giudizio sugli atti conseguenti.
Il Tribunale prende atto della dichiarazione e applica l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il percorso argomentativo è lineare: la definizione del rapporto sulla esclusione elimina l’utilità della decisione sugli atti successivi, divenuti ormai inattaccabili in via autonoma. Non residua, quindi, alcun interesse concreto e attuale alla pronuncia di merito.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne dispone la compensazione, valorizzando l’esito del giudizio e l’assenza di motivata opposizione alla esplicita richiesta avanzata dalla ricorrente. La sentenza ordina infine che sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.