Silenzio della PA sulla VIA e termine perentorio per il provvedimento (TAR Sicilia n. 3431 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono perentori, ai sensi dell’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, che li richiama agli effetti degli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, legge n. 241/1990. L’Amministrazione procedente è titolare di un obbligo autonomo e non eludibile di concludere il procedimento con provvedimento espresso, non attenuato dall’inerzia dei soggetti chiamati a rendere pareri endoprocedimentali. Il mancato rispetto del termine integra silenzio inadempimento e legittima l’ordine di provvedere ex art. 117 cod. proc. amm., con nomina del commissario ad acta in caso di persistente inerzia. All’accertata violazione consegue ex lege, in via automatica, il diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria ex art. 25, comma 2-ter, d.lgs. n. 152/2006.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato l’11 luglio 2024 istanza di attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale ex art. 23 d.lgs. n. 152/2006, per un impianto agro-fotovoltaico da 51 MWp da ubicare in Sicilia, versando oneri istruttori pari a € 30.176,19. Con nota del 5 agosto 2024 il Ministero dell’Ambiente ha comunicato la pubblicazione degli elaborati, avviando la consultazione pubblica e i termini per l’acquisizione dei pareri.

Secondo la ricorrente, i termini sono decorsi senza osservazioni e senza il parere della Soprintendenza competente; solo il Comune ha espresso, oltre i termini, un parere urbanistico positivo. Il procedimento è rimasto fermo allo stato di istruttoria tecnica. La società ha quindi chiesto l’accertamento del silenzio e la condanna del Ministero a provvedere, l’accertamento del silenzio-assenso sul parere della Soprintendenza e il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui i rimedi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. presuppongono l’inerzia rispetto a un obbligo di provvedere su istanza del privato. Tale obbligo sussiste anche quando la domanda sia ritenuta irricevibile o infondata, perché l’Amministrazione non può restare inerte (richiamata Cons. Stato, sez. V, n. 4666 del 2023).

Nel caso della VIA l’obbligo è rafforzato dal carattere perentorio dei termini, espressamente sancito dall’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, in coerenza con il favore per le fonti energetiche rinnovabili (richiamate T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, n. 725 del 2025 e T.A.R. Puglia, Bari, n. 93 del 2025). Il Ministero non ha adottato il provvedimento finale entro il termine, che la ricorrente colloca al 16 novembre 2024.

Il Tribunale precisa il riparto delle competenze in Sicilia: per lo Statuto speciale e le norme di attuazione, la tutela del paesaggio è esercitata dalla Regione tramite le Soprintendenze regionali, e le funzioni del Ministero della Cultura nella VIA statale sono attribuite all’Assessorato regionale (richiamate Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. n. 648 del 2022 e n. 678 del 2024). Sul concerto può quindi operare l’art. 17-bis legge n. 241/1990, recepito in Sicilia dall’art. 30 l.r. n. 7/2019: il silenzio oltre il termine vale quale silenzio-assenso.

Accertata l’illegittimità del silenzio, il Collegio ordina al Ministero di adottare il provvedimento di VIA entro cento giorni, previa acquisizione del concerto dell’Assessorato, e nomina commissario ad acta il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile, con facoltà di delega. Resta impregiudicato il merito delle determinazioni, data la natura discrezionale del potere.

La domanda di rimborso è accolta: documentato il versamento di € 30.176,19 e accertato lo sforamento dei termini, sorge automaticamente il diritto al 50%, pari a € 15.088,09 (richiamati T.A.R. Molise n. 279 del 2025 e T.A.R. Lazio, Roma, n. 6359 del 2025). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *