Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e compensazione delle spese (TAR Molise n. 357 del 29.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione della causa integra il difetto di interesse e impone al giudice amministrativo di dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Il Collegio prende senz’altro atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e non è tenuto a scrutinare nel merito i motivi di gravame. La definizione processuale in rito assorbe ogni valutazione sulla fondatezza delle censure. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione dell’andamento e dell’esito della controversia, secondo il disposto dell’art. 85, comma 9, cod. proc. amm..

Il Fatto

Un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, autorizzato e accreditato dal Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, ha impugnato il decreto commissariale n. 31 del 13.10.2022 adottato dal Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, insieme agli atti connessi e presupposti. Il provvedimento aveva a oggetto le determinazioni in materia di procedure di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie.

Il ricorso era affidato a due motivi, con i quali la parte ricorrente deduceva la violazione della disciplina statale e regionale sull’accreditamento, l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, la violazione dei principi di affidamento e di libera concorrenza, nonché la lesione dei propri diritti partecipativi. Le Amministrazioni intimate si costituivano contestando l’infondatezza delle censure. Nel corso del giudizio la ricorrente, dopo aver ribadito le proprie doglianze, dichiarava sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione della causa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio si sofferma anzitutto sulla dichiarazione depositata in data 29.10.2025, con la quale la parte ricorrente ha rappresentato che nelle more del giudizio è sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione della causa, chiedendo di prenderne atto e di compensare le spese. La questione giuridica attiene dunque alla qualificazione processuale di tale sopravvenienza e ai suoi effetti sul giudizio pendente.

Il Tribunale richiama l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina la declaratoria di improcedibilità del ricorso. La norma costituisce il riferimento per la definizione in rito della controversia quando sopravvenga una situazione che fa venir meno l’interesse del ricorrente alla pronuncia richiesta. Il Collegio rileva che la dichiarazione proveniente dalla parte è idonea a fondare la pronuncia di rito, senza necessità di ulteriore istruttoria.

Il percorso argomentativo è lineare: il Collegio prende senz’altro atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse formulata dalla parte ricorrente e ne trae la conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso. Restano così assorbite le censure articolate nei motivi di gravame, sulle quali non viene resa alcuna valutazione di merito. La definizione in rito preclude ogni scrutinio sulla fondatezza delle doglianze relative all’accreditamento e agli atti impugnati.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne dispone la compensazione tra le parti. La statuizione si fonda sull’andamento e sull’esito della controversia, secondo il criterio dell’art. 85, comma 9, cod. proc. amm., che consente al giudice di compensare le spese in presenza di giusti motivi. La soccombenza formale della parte ricorrente non comporta pertanto alcun onere economico a suo carico.

Il dispositivo ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. La decisione definisce il giudizio sul piano esclusivamente processuale, lasciando impregiudicata ogni questione di merito relativa agli atti del Commissario ad acta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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