Piano casa siciliano e permesso di costruire travolto dalla declaratoria di incostituzionalità (TAR Sicilia n. 3571 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme regionali che hanno prorogato i termini del piano casa siciliano produce effetti ex tunc e travolge il permesso di costruire fondato su quelle disposizioni. Il limite dei rapporti esauriti opera solo quando il titolo edilizio sia divenuto definitivo per inoppugnabilità o giudicato. Il provvedimento ritualmente impugnato nei termini resta sub iudice e non integra un rapporto esaurito: si configura una invalidità sopravvenuta del titolo edilizio. La volumetria di un immobile edificato sine titulo non può essere computata ai fini della ricostruzione con incremento, e l’opera abusiva è destinata alla demolizione senza ricostruzione.
Il Fatto
La ricorrente, comodataria di un immobile confinante, impugna il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Catania a una società per la demolizione e ricostruzione di due corpi di fabbrica con aumento di volumetria del 25%, ai sensi dell’art. 3 della l.r. Sicilia n. 6/2010. Il titolo è conosciuto solo il 13 luglio 2024, all’esito di un’istanza di accesso rimasta a lungo senza riscontro.
Il ricorso contesta il computo della cubatura, il difetto dei titoli abilitativi dei manufatti preesistenti, le distanze e la sopravvenuta incostituzionalità delle proroghe del piano casa. Comune e controinteressata eccepiscono tardività e inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di tardività del ricorso. Poiché le censure attengono al quomodo dell’intervento e non all’an dell’edificazione, il termine decorre dalla piena conoscenza dell’atto, conseguita con l’accesso del 13 luglio 2024. Richiama sul punto Cons. Stato n. 962 del 2025 e conferma l’ordinanza istruttoria n. 2006/2025.
Nel merito, il giudice esamina per primo il motivo sulla sentenza n. 90/2023 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittime le proroghe del piano casa siciliano. Il Comune oppone che il titolo, adottato il 21 dicembre 2022 e quindi prima della pubblicazione della sentenza, integrerebbe un rapporto esaurito. Il Collegio non condivide: ai sensi dell’art. 136 Cost. e dell’art. 30 della legge n. 87/1953, la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione, e la giurisprudenza ne afferma l’efficacia ex tunc.
Il limite dei rapporti esauriti presuppone la definitività del provvedimento per decorso del termine di impugnazione o giudicato. Il permesso ritualmente impugnato resta sub iudice: si configura perciò un’ipotesi di invalidità sopravvenuta, non potendo il giudice applicare norme dichiarate incostituzionali. L’istanza risulta presentata fuori dai termini originari, essendo improduttive di effetti le proroghe caducate.
Il Collegio accoglie anche il primo e il quarto motivo. L’obbligo di licenza edilizia per le nuove costruzioni sussisteva già prima del 1967, in forza della legge n. 1150/1942 e del regolamento edilizio comunale del 1935. La dichiarazione del tecnico sulla anteriorità del corpo “B” al 1967 non prova la regolare edificazione, smentita dall’assenza di titolo. La sua volumetria non può essere computata né per l’incremento né per la ricostruzione: l’opera abusiva va demolita senza ricostruzione.
Il titolo edilizio è quindi annullato nella sua interezza, per l’unitarietà del progetto, richiamando TAR Sicilia Catania n. 4014/2023. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.