Progressione verticale: mansioni superiori solo se formalmente assegnate (TAR Sicilia n. 3573 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di progressione verticale interna, il punteggio per il servizio prestato con mansioni superiori spetta solo quando le mansioni siano state formalmente assegnate con atto dirigenziale, non essendo sufficiente lo svolgimento di fatto di compiti di coordinamento o di responsabilità di procedimento. Il bando che richiama l’assegnazione formale risponde a esigenze di certezza della procedura selettiva e non è sindacabile per la parte in cui non specifica il tipo di laurea valutabile quale titolo ulteriore. Ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001, la progressione tra aree valorizza il merito del dipendente nel suo complesso, sicché il titolo di studio ulteriore è valutabile anche senza specifica inerenza alle mansioni da ricoprire. Il servizio non riconducibile all’area di provenienza non è computabile, e la relativa censura va mossa alla clausola del bando, non alla sua applicazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato alla progressione verticale indetta dal Comune per due posti nell’area dei funzionari, conseguendo il quarto posto in graduatoria. Ha contestato il mancato riconoscimento del servizio svolto come geometra con funzioni di direttore dei lavori presso i Cantieri Scuola Regionali, delle mansioni superiori esercitate come responsabile unico del procedimento e del servizio prestato come lavoratore socialmente utile. Ha inoltre dedotto irregolarità nei punteggi attribuiti al primo e alla terza classificata.

L’Amministrazione ha respinto le doglianze, escludendo la riconducibilità di quel servizio all’area di provenienza e negando che gli incarichi di responsabile di procedimento integrassero mansioni superiori. Il ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva, la determina di immissione in ruolo dei vincitori e la determina di indizione nella parte relativa ai requisiti e ai criteri di valutazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il motivo sul servizio presso i Cantieri Scuola Regionali. L’art. 7 dell’avviso valutava l’esperienza maturata nell’area di provenienza. Il ricorrente non ha dimostrato la riconducibilità di quel servizio all’area degli istruttori, né ha censurato specificamente la clausola del bando. Per questa assorbente ragione il motivo è respinto.

Quanto alle mansioni superiori, il bando richiedeva l’attribuzione formale. Il Collegio privilegia l’interpretazione letterale e richiama esigenze di certezza della procedura: rimettere alla commissione la qualificazione delle mansioni svolte comprometterebbe l’uniformità della valutazione. Le determine prodotte non recano una formale assegnazione di mansioni della qualifica superiore e in alcuni casi escludono espressamente incarichi di tal genere.

Il Collegio richiama la Cass. Civ., Sez. Lav., ord. 1 dicembre 2025, n. 31355, secondo cui il riconoscimento giudiziale della qualifica superiore esige il raffronto tra mansioni concretamente disimpegnate e qualifiche contrattuali. Nel caso di specie il raffronto non è adeguatamente svolto. L’incarico di responsabile del procedimento o di direttore dei lavori non comporta di per sé il conferimento di mansioni superiori: per l’istruttore tecnico rilevano poteri organizzativi stabili, firma con rilevanza esterna, gestione di budget o responsabilità di servizio, circostanze non provate.

Sul punteggio attribuito al primo graduato, il Collegio distingue la progressione verticale dal concorso pubblico. L’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 valorizza il merito desumibile dal livello complessivo di formazione e qualificazione. Non sono pertinenti i principi sull’inerenza del titolo alle mansioni, che attengono ai requisiti di accesso. La commissione si è conformata al bando e la clausola non è censurabile.

Respinti i motivi principali, il Collegio esclude l’interesse all’esame delle ulteriori doglianze, il cui accoglimento non assicurerebbe comunque una posizione utile in graduatoria. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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