Contributi accoglienza minori stranieri non accompagnati e iscrizione all’albo regionale (TAR Sicilia n. 2367 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rimborso delle spese sostenute per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati presuppone che l’ospitalità sia avvenuta presso strutture autorizzate al funzionamento e iscritte all’albo regionale di cui agli artt. 26 e 28 della legge regionale Sicilia n. 22/1986. La mera richiesta di accreditamento o di iscrizione, in assenza del provvedimento amministrativo che la disponga, è insufficiente a fondare il diritto al contributo. Il difetto del requisito autorizzatorio è dirimente e preclude ab imis l’accesso al finanziamento. Non è configurabile legittimo affidamento in capo all’ente locale quando la normativa preclude in modo chiaro e univoco il convenzionamento in difetto di adeguamento agli standard e di iscrizione all’albo.

Il Fatto

Il Comune ricorrente, a fronte dello sbarco nel 2017 di oltre cento minori stranieri non accompagnati, aveva disposto con ordinanze sindacali il collocamento di alcuni di essi presso due strutture operanti sul territorio, autorizzate per l’accoglienza di minori italiani ma prive della certificazione regionale per gli stranieri. Le ordinanze furono prorogate più volte e inoltrate per conoscenza alla Prefettura, che non sollevò obiezioni.

Presentata la rendicontazione per il primo e il secondo trimestre 2019, l’Ufficio Territoriale del Governo negò l’erogazione del contributo per le due strutture, eccependo l’assenza dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale. Il Comune impugnò il provvedimento, deducendo irragionevolezza, contraddittorietà rispetto al comportamento serbato dalla Prefettura e violazione del legittimo affidamento maturato in capo agli operatori e ai fornitori.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rigetta il ricorso. La questione giuridica centrale riguarda l’accesso al Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati da parte di strutture non iscritte all’albo regionale. La legge regionale n. 22/1986 subordina la stipula delle convenzioni con i Comuni all’iscrizione nell’albo istituito presso l’Assessorato regionale, e l’art. 28 impone, ai fini dell’iscrizione, l’autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali residenziali o diurne per minori.

Il Collegio ricostruisce il quadro degli standard regionali: il D.P. 600/2014 aveva articolato l’accoglienza su due livelli, e il D.P. 513/2016 aveva ridefinito lo standard delle strutture di secondo livello, concedendo un anno per l’adeguamento, poi prorogato con successivi decreti fino al termine del 29.9.2018. Le strutture che avessero completato l’adeguamento entro tale data sarebbero rimaste iscritte e avrebbero potuto ricevere il pagamento delle rette.

La circostanza decisiva è che le due strutture non risultano iscritte all’albo regionale, né il Comune ha offerto prova contraria. Tale carenza è considerata dal Tribunale dirimente e sufficiente a escludere l’accesso al finanziamento, a prescindere da ogni ipotesi di affidamento. La mera richiesta di accreditamento, priva del provvedimento che la disponga, resta insufficiente.

Quanto al legittimo affidamento, il Tribunale richiama la Sez. IV del TAR Lazio, n. 5608 del 2023, secondo cui la tutela presuppone il vantaggio conseguito dalla situazione giuridica apparente, la buona fede e il consolidamento nel tempo: difetta il primo presupposto, non essendovi alcuna posizione di vantaggio generata dall’Amministrazione in modo certo e univoco. Il Collegio osserva inoltre che, trattandosi di rapporto tra enti pubblici, viene piuttosto in rilievo la leale collaborazione. Le circolari del Ministero dell’Interno del 5.5.2015 e del 20.1.2016 confermano che l’erogazione presuppone l’ospitalità in centri autorizzati per lo specifico target, rendendo la disciplina chiara anche sul piano applicativo. Il Comune non ha infine dimostrato l’assoluta eccezionalità del ricorso a strutture non idonee.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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