Liquidazione compenso gratuito patrocinio e cessazione materia del contendere (TAR Abruzzo n. 99 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione del compenso al difensore ammesso al gratuito patrocinio nel processo amministrativo è rimessa all’autorità giudiziaria, che determina l’importo nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, tenuto conto dell’impegno professionale richiesto. Il compenso deve essere dimezzato ai sensi dell’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002 e può essere ulteriormente ridotto in relazione alla serialità della causa, all’assenza di particolari questioni di fatto e di diritto e alla definizione del giudizio con sentenza di cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal ricorso proposto dal ricorrente, cittadino straniero, avverso il provvedimento della Prefettura di Teramo di revoca del nulla osta e del visto di ingresso per lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Il difensore, ammesso al gratuito patrocinio con provvedimento della competente commissione, ha assistito la parte nel giudizio, che si è concluso con la sentenza n. 287/2025 che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, essendo stata l’Amministrazione a riesaminare la posizione del ricorrente prima della fase decisionale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni per procedere alla liquidazione, rilevando che la pretesa del ricorrente non poteva ritenersi manifestamente infondata. Ha quindi richiamato la disciplina di cui all’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002, che demanda all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, in considerazione dell’impegno professionale concretamente prestato.
Il Collegio ha applicato l’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, che dispone il dimezzamento dei compensi spettanti ai difensori nel processo amministrativo, e ha considerato la natura seriale della causa, trattandosi di un gruppo di giudizi patrocinati dal medesimo difensore con richieste di separate liquidazioni. Ha inoltre rilevato l’assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, circostanza che ha ritenuto congrua per ridurre ulteriormente il compenso rispetto ai parametri medi di cui al d.m. n. 55 del 10 marzo 2014.
Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto congrua la determinazione del compenso in complessivi euro 1.000,00, oltre oneri di legge, a titolo di onorari, diritti e spese per l’intero grado di giudizio, comprensivo della fase cautelare. Il decreto dispone altresì l’oscuramento delle generalità delle parti interessate ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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