Soccorso istruttorio e data certa dell’impegno a costituire il RTI (TAR Piemonte n. 518 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di soccorso istruttorio nelle gare pubbliche, la data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte dell’atto di impegno a costituire il raggruppamento temporaneo può essere dimostrata anche mediante perizia tecnica che ricostruisca, attraverso il sistema di tracciamento dei messaggi di posta elettronica conservati nei data center del gestore, l’invio e la ricezione del documento informatico con posta elettronica ordinaria. Non è necessaria, a tal fine, la sola marcatura temporale o la ricevuta di posta elettronica certificata. Il soccorso istruttorio consente inoltre al concorrente di integrare la dichiarazione sul possesso dei requisiti speciali, purché il requisito sia posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, senza che ciò integri modifica inammissibile dell’offerta. È inammissibile la censura di chi, versando in situazione speculare, contesti la data certa del documento altrui.
Il Fatto
La stazione appaltante, società a capitale pubblico operante nel servizio idrico, ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 71 d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di lavori di realizzazione e risanamento di collettori. Hanno partecipato tre operatori economici, tra cui il raggruppamento di cui la ricorrente è mandataria e quello controinteressato.
In sede di verifica della documentazione amministrativa, la stazione appaltante ha rilevato l’omessa produzione dell’atto di impegno a costituire il raggruppamento di cui la ricorrente è mandataria e talune carenze nelle dichiarazioni dei requisiti di entrambi i raggruppamenti. Attivate le richieste di soccorso istruttorio, ha ammesso tutti i concorrenti. Il raggruppamento controinteressato è risultato primo in graduatoria; previa verifica di congruità ai sensi dell’art. 110 d.lgs. n. 36/2023, la procedura è stata aggiudicata con provvedimento dell’amministratore delegato. La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti presupposti, chiedendo l’annullamento e la reintegrazione in forma specifica; il raggruppamento controinteressato ha proposto ricorso incidentale avverso l’ammissione della ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo contesta la mancata esclusione del raggruppamento controinteressato, per avere l’atto di impegno trasmesso in sede di soccorso istruttorio una data certa solo presunta, ricavabile dalle firme digitali e quindi alterabile. Il Collegio respinge la censura: la perizia di parte depositata dalla controinteressata, basata sul sistema di tracciamento dei messaggi di posta elettronica, attesta l’invio del documento tramite posta elettronica ordinaria in data anteriore alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Il Tribunale osserva che i dati di invio e ricezione non provengono dai dispositivi delle parti ma sono generati e conservati nei data center del gestore del servizio e non risultano alterabili dal mittente o dal destinatario. A fronte di tale specifica deduzione tecnica, la ricorrente non ha opposto alcun argomento idoneo a incrinarne l’attendibilità. La presenza del documento quale allegato al messaggio è confermata dalla perizia e dal deposito del file.
I precedenti richiamati dalla ricorrente non si attagliano al caso, poiché nelle fattispecie da essi esaminate mancava una prova oggettiva della non alterabilità della data. Assume rilievo, inoltre, il comportamento processuale della ricorrente, che in sede di soccorso istruttorio ha depositato un atto di impegno modificato e sottoscritto dopo il termine di presentazione delle offerte: tale condotta rende contraddittoria la contestazione, in violazione del divieto di venire contra factum proprium.
Il secondo e il quinto motivo sono respinti richiamando il principio del risultato di cui all’art. 1 d.lgs. n. 36/2023: l’indicazione dei servizi in sede di soccorso istruttorio non integra modifica inammissibile dell’offerta, potendo il concorrente integrare la dichiarazione del requisito posseduto alla scadenza, come affermato dal Cons. Stato n. 5343/2025. Analogamente infondati sono i motivi sul grave illecito professionale, sul sopralluogo e sui costi della manodopera, questi ultimi ancorati al parametro oggettivo della durata del servizio. Le valutazioni tecniche della commissione sono sindacabili solo per irragionevolezza manifesta, secondo Cons. Stato n. 9509/2025. Respinto il ricorso principale, il ricorso incidentale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.