Rinnovo permesso di soggiorno studio e obbligo di valutare l’integrazione sociale (TAR Lombardia n. 3579 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio è illegittimo per difetto di motivazione quando l’Amministrazione non valuta la durata del soggiorno dello straniero in Italia, la natura e l’effettività dei vincoli familiari e l’esistenza di legami sociali, come imposto dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998. Il limite dei tre anni oltre la durata del corso, previsto dall’art. 46, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999, non esaurisce l’istruttoria: la valutazione complessiva della posizione dell’istante costituisce elemento essenziale del provvedimento. L’eventuale deroga per gravi motivi di salute o di forza maggiore presuppone una documentazione specifica e non può fondarsi su circostanze smentite dallo stesso ricorrente.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dalla Questura di Milano un permesso di soggiorno per motivi di studio, poi scaduto. Con istanza del 22.1.2020 ne chiedeva il rinnovo. L’Amministrazione rigettava la domanda con provvedimento dell’11 maggio 2021, rilevando che l’istante era iscritta al settimo anno fuori corso del corso di laurea triennale in Scienze Politiche, essendo immatricolata dal 9.10.2008, e che difettavano redditi adeguati. Di qui il ricorso al TAR, con domanda di sospensiva, per l’annullamento del diniego e degli atti connessi.

La difesa erariale si costituiva solo formalmente, senza articolare memorie difensive. La causa era trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 2.12.2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo applicato dall’Amministrazione. L’art. 46, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999 dispone che i visti e i permessi per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che superino la verifica di profitto richiesta e che non possono essere rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso. Su questa base la Questura aveva respinto l’istanza.

Con il primo motivo la ricorrente invocava una lettura più favorevole della norma, richiamando TAR Liguria n. 576/2014, secondo cui le due previsioni del comma andrebbero coordinate alla luce della ratio di non prolungare il soggiorno dello studente che non abbia dimostrato sufficiente operosità, esigenza non ravvisabile in chi sia prossimo alla laurea. Il motivo è respinto. Il Collegio ritiene la questione irrilevante, perché anche seguendo quell’interpretazione mancherebbe il presupposto applicativo: la ricorrente non ha documentato gravi motivi di salute o di forza maggiore, essendosi limitata a richiamare l’invalidità della madre, che per sua stessa ammissione risiede in altra città.

La decisione si concentra sul secondo motivo, che invoca l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998. La norma impone di tenere conto, nell’adottare il diniego di rinnovo, della natura e dell’effettività dei vincoli familiari e dei legami sociali con il Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente, della durata del soggiorno in Italia.

Il Collegio dà atto che l’istante risiede in Italia da oltre vent’anni, vi è giunta per ricongiungimento familiare con la madre ed è integrata nel contesto sociale, avendo conseguito il diploma di scuola superiore. L’Amministrazione non ha valutato alcuno di questi elementi. Il diniego risulta perciò viziato sul piano istruttorio e motivazionale, con conseguente accoglimento del ricorso nei termini indicati in motivazione.

La sentenza resta nei limiti dell’annullamento: il TAR non sostituisce la propria valutazione a quella dell’Amministrazione, ma lascia salvi gli ulteriori provvedimenti di questa. Le spese sono compensate, in ragione della complessità in fatto della fattispecie, con rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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