Superamento dell’esame dopo ammissione con riserva e cessazione della materia del contendere (TAR Lombardia n. 3868 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il superamento dell’esame conclusivo del ciclo da parte dello studente ammesso con riserva dal giudice amministrativo in sede cautelare assorbe, superandolo, il giudizio negativo in precedenza espresso dal consiglio di classe. Tale esito positivo costituisce una sopravvenienza favorevole al ricorrente e determina la cessazione della materia del contendere, con consolidamento del titolo acquisito dallo studente. La declaratoria non esonera il giudice dalla regolazione delle spese, che segue il criterio della soccombenza virtuale. Quest’ultima presuppone la fondatezza della domanda, ravvisabile quando l’amministrazione scolastica abbia omesso di valutare la possibilità di riconoscere le deroghe al limite di frequenza previste per i casi eccezionali e congruamente documentati.

Il Fatto

I ricorrenti, esercenti la responsabilità genitoriale su un minore, hanno impugnato il verbale di scrutinio finale con cui il consiglio di classe ha dichiarato la non validità dell’anno scolastico e la conseguente non ammissione dello studente all’esame conclusivo del ciclo di scuola secondaria di primo grado. Il provvedimento si fondava sulla mancata frequenza dei tre quarti delle lezioni. Costituitasi l’amministrazione, il ricorrente ha ottenuto l’accoglimento della domanda cautelare con ordinanza n. 765 del 16.7.2025, che ha disposto il riesame.

A seguito del riesame lo studente è stato ammesso e ha superato l’esame di terza media. Il ricorrente ha quindi dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna dell’amministrazione alle spese; la difesa erariale ha richiesto la compensazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione degli effetti del superamento dell’esame da parte del candidato ammesso con riserva in sede cautelare. Richiama un orientamento consolidato, che considera tale evenienza idonea ad assorbire il giudizio negativo del consiglio di classe.

L’esito positivo dell’esame presuppone un apprezzamento globale del candidato. Esso va pertanto qualificato come sopravvenienza favorevole al ricorrente, tale da determinare la cessazione della materia del contendere e il consolidamento del titolo acquisito dallo studente. Il Collegio richiama numerosi precedenti conformi, tra cui TAR Lombardia n. 2117 del 2024, Cons. Stato n. 5723 del 2022 e Cons. Stato n. 7369 del 2021.

La declaratoria viene resa ai sensi dell’art. 34, co. 5, cod. proc. amm. Quanto alle spese, il Collegio le pone a carico del Ministero nella misura indicata in dispositivo, applicando il principio della soccombenza virtuale. La domanda formulata nel ricorso appare infatti fondata.

Come già rappresentato nell’ordinanza cautelare, l’amministrazione scolastica si è limitata a prendere atto della mancata frequenza dei tre quarti delle lezioni, senza valutare che lo studente era dotato di un PDP e che lo stato di salute, certificato nel corso dell’anno, precludeva la presenza in classe. Risulta quindi evidente il difetto di istruttoria, non essendo stata valutata la possibilità di riconoscere la deroga di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 62/2017. Tale disposizione, per la scuola secondaria di primo grado, ammette, in caso di assenze superiori al limite prescritto, il riconoscimento di «motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati».

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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