Improcedibilità del ricorso amministrativo per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Molise n. 373 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, governato dal principio dispositivo, la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione. Se il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può procedere d’ufficio e deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice conserva invece il dovere di accertare d’ufficio l’effettiva sussistenza dell’interesse solo quando la parte insista per la decisione. La declaratoria in rito consegue all’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. e non consente al Collegio di sostituirsi alla valutazione della parte sull’insussistenza dell’interesse ad agire.

Il Fatto

La controversia riguarda la determinazione con cui la Regione Molise ha negato in capo alla società concessionaria del porto turistico poteri di autotutela esecutiva sull’area A1, stabilendo che la stessa dovesse restare nella piena disponibilità della società affidataria dell’attività di ristorazione. La concessionaria aveva in precedenza concesso l’area in comodato alla controinteressata e, ritenendola abbandonata in stato di incuria, ne aveva preteso la restituzione, procedendo alla materiale apprensione ai sensi dell’art. 823 cod. civ.

La società ricorrente ha impugnato la nota regionale deducendo la nullità per difetto assoluto di attribuzione, la violazione dell’art. 45 bis cod. nav. e dell’art. 823 cod. civ., oltre allo sviamento di potere. La Regione e la controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 169 del 23 luglio 2021.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio la ricorrente, avendo medio tempore riacquistato la proprietà e il possesso dell’area contesa, ha depositato dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, con adesione dei legali delle altre parti. All’udienza pubblica le difese hanno confermato tale sopravvenienza e la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Collegio ha qualificato la fattispecie come improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, richiamando l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2018. Secondo tale orientamento, il rito amministrativo è governato dall’impulso di parte e la facoltà di rinuncia si estende anche alla tutela cautelare, facoltativamente richiesta dall’impugnante.

Il Tribunale ha precisato la distinzione tra le due situazioni processuali: il giudice ha il dovere di accertare d’ufficio l’effettiva sussistenza dell’interesse al ricorso ove la parte insista per la sua decisione, ma non ha il potere di procedere d’ufficio allorquando la parte deduca di non avere interesse. In tal caso non può sostituirsi alla valutazione della parte in ordine all’insussistenza dell’interesse ad agire.

Richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3848 del 2016 e TAR Campania, Sez. VIII, n. 3066 del 2021, il Collegio ha concluso per la declaratoria di improcedibilità del ricorso. Le spese sono state compensate tra le parti costituite, avuto riguardo alle circostanze specifiche della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 823 c.c.

Tutte le 107 sentenze sull'art. 823 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *