Annullamento dell’informazione antimafia travolge la revoca del contributo pubblico (C.G.A.R.S. n. 357 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale dell’informazione antimafia interdittiva travolge, per effetto del potere ripristinatorio della sentenza, il provvedimento di revoca del contributo pubblico che su di essa si fondava, ancorché quest’ultimo fosse legittimo al momento dell’adozione. Il provvedimento adottato ai sensi dell’art. 92, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 non è una revoca discrezionale, ma un mero accertamento dell’condizione risolutiva cui è subordinata l’erogazione. Ne consegue che la caduta dell’atto presupposto impone la caducazione dell’atto consequenziale, con reviviscenza dell’originaria concessione. Resta invece esclusa la responsabilità aquiliana dell’amministrazione, avendo questa agito in forza di un provvedimento prefettizio allora valido ed efficace.

Il Fatto

Una società appella la sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso avverso il decreto di revoca di un contributo pubblico concesso nell’ambito del PSR 2007/2013 Misura 125. Il finanziamento originario ammontava a oltre un milione di euro, con contributo in conto capitale pari all’ottanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, destinato a opere di viabilità interaziendale in contrada del comune di Caronia.

La revoca si fondava esclusivamente sull’informazione interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura. L’appellante deduce che, essendo stata tale informazione annullata in un giudizio parallelo dal C.G.A.R.S., il venir meno dell’atto presupposto avrebbe dovuto determinare la caducazione del provvedimento consequenziale. La sentenza di primo grado aveva respinto anche la domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene che la sentenza gravata sbagli nel respingere il ricorso avverso l’atto consequenziale per il solo fatto che, al momento della sua emanazione, l’atto presupposto non fosse ancora stato annullato né sospeso. Se tale assunto fosse corretto, il C.G.A.R.S. avrebbe dovuto dichiarare improcedibile l’appello avverso l’interdittiva, che invece fu accolto.

Il punto di partenza è la qualificazione dell’atto. I provvedimenti adottati dall’organismo pagatore hanno come unica motivazione il sopravvenire dell’informazione antimafia. A differenza della materia del recesso dai contratti pubblici, ove residua un margine di discrezionalità, qui il contenuto è vincolato: l’ammissione al contributo è condizionata fin dall’origine all’inesistenza del provvedimento prefettizio ostativo. Il provvedimento applica l’art. 92, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, che subordina le erogazioni alla condizione risolutiva di un’informazione antimafia positiva sopravvenuta.

Richiamando l’Adunanza plenaria n. 23 del 2020, la Corte ribadisce che quello che il nomen chiama revoca è in realtà un mero atto ricognitivo dell’avvenuta verificazione della condizione risolutiva. L’informazione prefettizia costituisce dunque atto presupposto, secondo il collegamento stretto enoleggiato dal Consiglio di Stato n. 6922 del 2020. Al momento dell’adozione, il provvedimento era legittimo, poiché la legittimità si valuta con riguardo allo stato di fatto e di diritto esistente all’emanazione.

Subentra però l’effetto della pronuncia di annullamento. Le sentenze del giudice amministrativo producono, oltre all’effetto caducatorio, un effetto conformativo e un effetto ripristinatorio, che impone la cancellazione delle modificazioni della realtà giuridica intervenute a causa dell’atto annullato (Consiglio di Stato n. 1693 del 2020, n. 4918 del 2023, n. 9666 del 2022). L’annullamento dell’informazione travolge così il decreto di revoca, con reviviscenza dell’originaria concessione. In pendenza dell’impugnativa dell’atto presupposto, si sarebbe dovuto adottare un provvedimento di revoca condizionata, non definitiva.

Il motivo risarcitorio è invece respinto. La Corte esclude la responsabilità aquiliana dell’amministrazione perché i provvedimenti erano legittimi e vincolati, fondati su un provvedimento interdittivo allora efficace. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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