Canone COSAP telefonia mobile: legittima tariffa forfettaria, illegittima moltiplicazione per co-siting (TAR Marche n. 304 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, il Comune può legittimamente prevedere una tariffa forfettaria per i primi mq. 40 di occupazione, purché la determinazione dell’importo avvenga secondo i criteri generali dell’art. 63, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 446/1997, parametrati al valore economico della disponibilità dell’area. Il criterio del numero complessivo delle utenze di cui alla lett. f) della medesima disposizione non è tecnicamente applicabile alle telecomunicazioni mobili, con la conseguenza che le speciali agevolazioni di cui alla lett. e) vanno calcolate su una tariffa base individuata secondo i criteri della lett. c). E’ invece illegittima, per sproporzione, la previsione che moltiplica la tariffa “per ciascun impianto autorizzato” in caso di co-siting, poiché l’occupazione al suolo resta identica indipendentemente dal numero dei gestori. L’omessa applicazione delle riduzioni tariffarie previste dal regolamento integra violazione del canone e giustifica l’annullamento degli atti di determinazione.
Il Fatto
La ricorrente, operatore di telefonia mobile, gestiva nel territorio del Comune di Fermo tre impianti ubicati su aree comunali, ottenute in locazione nel 2009 e nel 2011 con canoni annui iniziali rispettivamente di € 28.000, € 22.000 e € 11.000. Con delibera consiliare del 2016 il Comune modificava il regolamento COSAP e, con tre note del 15 luglio 2016, invitava la società a convertire i contratti d’affitto in concessioni di occupazione e a corrispondere i canoni ricalcolati secondo le nuove tariffe.
Gli importi rideterminati, pur complessivamente più bassi dei precedenti, erano contestati dalla ricorrente per pretesa sproporzione. Il Comune si costituiva per resistere. La controversia perveniva alla decisione sull’impugnazione della delibera regolamentare e delle note applicative.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione della tariffa forfettaria di € 12.000 per i primi mq. 40. Il TAR, pur prendendo atto di un orientamento di primo grado che nega in radice il potere del Comune di fissare tariffe forfettarie (TAR Veneto n. 1402 del 2022, TAR Emilia-Romagna n. 203 del 2022), ritiene di aderire all’orientamento “possibilista” (TAR Toscana n. 40 del 2025), purché i criteri adottati siano sottoposti al vaglio giurisdizionale.
Il Collegio osserva che lo stesso legislatore parla di canone “determinato forfetariamente” con riferimento al criterio del numero delle utenze. Poiché tale criterio è tecnicamente inapplicabile alle telecomunicazioni mobili, il meccanismo tariffario risulta carente di una tariffa base. Ne deriva che le speciali agevolazioni della lett. e) devono applicarsi su una tariffa base quantificata secondo i criteri generali della lett. c), segnatamente il “valore economico della disponibilità dell’area”.
Il Comune ha quantificato tale valore muovendo dai precedenti contratti di affitto, espressione della libera contrattazione e quindi del valore di mercato, considerando altresì il sacrificio imposto alla collettività. Su questa base il Collegio ritiene che non possa escludersi a priori la formulazione di una tariffa speciale, differenziata per tipologia di occupazione. La misura forfettaria resiste quindi alle censure.
E’ invece fondata la censura sulla moltiplicazione tariffaria in caso di co-siting. Il TAR condivide l’orientamento che stigmatizza l’ingiustificata sproporzione del sistema (TAR Veneto n. 1402 del 2022). Non si comprende, su una tariffa proporzionata alla superficie, perché le antenne di due gestori installate sul medesimo palo equivalgano a una superficie raddoppiata: un solo gestore paga l’equivalente di mq. 93, due gestori di mq. 186, quattro di mq. 372, sebbene l’occupazione al suolo resti invariata.
E’ infine fondata la censura sull’omesso abbattimento del 50% previsto dall’Allegato B, Voce 4.e. Il Comune ha riconosciuto in memoria la spettanza della riduzione, cosicché il calcolo errato appare frutto di mero errore materiale. Il ricorso è accolto in parte, con annullamento della clausola “per ciascun impianto autorizzato” e delle note nella parte eccedente i mq. 40, da dimezzare. Spese compensate.
Nota della Redazione
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