Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle elezioni dei liberi consorzi (TAR Sicilia n. 3129 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso elettorale di cui agli artt. 126, 129 e 130 cod. proc. amm. la giurisdizione amministrativa ha ad oggetto le sole operazioni elettorali, ossia la regolarità delle forme procedimentali di svolgimento delle elezioni e dei risultati, alle quali corrispondono posizioni di interesse legittimo. Appartengono invece alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie nelle quali si fanno valere posizioni di diritto soggettivo, quali il diritto di elettorato attivo e passivo, ovvero si deduce la lesione dei principi costituzionali di uguaglianza, segretezza e libertà del voto. Il riparto si determina in base al petitum sostanziale, individuato con riguardo alla causa petendi e al rapporto dedotto, e non al petitum formale costituito dall’atto impugnato. L’impugnazione dei verbali delle operazioni elettorali non radica quindi la giurisdizione amministrativa quando la posizione azionata consista, nella sostanza, nella contestazione della legittimità costituzionale della disciplina elettorale nazionale e regionale.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino elettore e presidente del consiglio comunale di un comune della provincia, ha impugnato davanti al TAR Sicilia i risultati delle elezioni del consiglio e del presidente del Libero Consorzio comunale di Ragusa, unitamente ai verbali delle operazioni dell’Ufficio elettorale del 28 aprile 2025 e alla proclamazione degli eletti.

Ha dedotto sei motivi, tutti convergenti sulla illegittimità costituzionale della legge regionale n. 15/2015 e della presupposta legge n. 56/2014: assenza di un circuito di rappresentanza e di responsabilità politica; disallineamento temporale dei mandati; cumulo dei mandati; violazione dei principi di eguaglianza e segretezza del voto nel sistema del voto ponderato; vizi nel procedimento di formazione della legge statale; contrasto con il d.lgs. n. 267/2000. Ha chiesto la rimessione alla Corte costituzionale e la verificazione sulle schede.

Il Libero Consorzio si è costituito eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, richiamando un’analoga pronuncia del TAR Palermo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione e dichiara il ricorso inammissibile. Muove dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 21262 del 2016, che ha tracciato il confine tra giurisdizione amministrativa sulle operazioni elettorali e giurisdizione ordinaria sul diritto di elettorato attivo. Da essa si ricava che il contenzioso elettorale non integra un’ipotesi di giurisdizione esclusiva, non essendo compreso nell’elenco tassativo dell’art. 133 cod. proc. amm..

Il Tribunale richiama l’indirizzo condiviso dal giudice di appello (Cons. Stato, sez. II, n. 4578 del 2024; C.G.A. n. 620 del 2025) e ritiene trasponibili alla fattispecie gli arresti resi sul decreto di indizione delle elezioni, già dichiarato inammissibile dal TAR Palermo con la sentenza n. 552 del 2025, confermata in appello.

Venendo al caso concreto, il Collegio rileva che il ricorrente ha perimetrato la propria azione sulla asserita compromissione dei diritti fondamentali di consigliere comunale e sul diritto al libero ed eguale esercizio del voto. Oggetto del giudizio non è dunque la regolarità delle forme procedimentali, ma la pretesa lesione di un diritto soggettivo ad opera della disciplina elettorale statale e regionale, di cui i verbali impugnati costituiscono atti meramente attuativi.

Non persuade l’argomento secondo cui, essendo il giudice amministrativo il giudice naturale degli atti del procedimento elettorale, davanti a esso andrebbe proposta l’azione di accertamento della conformità ai principi costituzionali. Un conto è l’interesse ad agire, altro è l’individuazione del giudice munito di potestas iudicandi, che dipende dalla natura della posizione soggettiva vantata. Le dedotte violazioni dei principi di uguaglianza, segretezza e libertà del voto non si traducono in contestazioni sulla regolarità delle operazioni e non valgono quindi a radicare la giurisdizione amministrativa.

Il riparto, osserva il Collegio, non si fonda sul criterio del petitum formale, bensì su quello del petitum sostanziale. La causa appartiene pertanto al giudice ordinario, davanti al quale il giudizio può essere riproposto ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. Le spese sono compensate tra le parti costituite.

Nota della Redazione

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