Firma autenticata dal pubblico ufficiale non surrogabile per lista (Cons. Stato n. 3587 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’autenticazione delle firme dei presentatori di lista elettorale è activity sostanziale che esige l’apposizione, da parte del pubblico ufficiale, della propria firma e del timbro contestualmente all’identificazione del sottoscrittore. La mancanza della firma del pubblico ufficiale esclude radicalmente l’avvenuta autenticazione e configura un vizio non sanabile ex post, neppure mediante il soccorso istruttorio, configurabile solo per vizi formali. La successiva dichiarazione dello stesso pubblico ufficiale, attestante le attività di identificazione espletate, non sostituisce la formalità omessa. Il legittimo affidamento non esime i candidati e i delegati dall’onere di verificare la completezza e la regolarità della documentazione prima del deposito. Il rilascio della ricevuta dettagliata da parte del segretario comunale non impone a quest’ultimo alcun controllo di regolarità degli atti.

Il Fatto

Il candidato a sindaco e due presentatori di una lista civica impugnavano il verbale con cui la Commissione elettorale circondariale non aveva ammesso la lista alle elezioni comunali. Il diniego si fondava sulla mancata autentica delle firme dei sottoscrittori: sugli elenchi, sia sull’atto principale sia su quello separato, mancava la firma del pubblico ufficiale autenticante.

I ricorrenti deducevano la violazione degli artt. 28 e 33, ultimo comma, d.P.R. n. 570 del 1969 e del legittimo affidamento, valorizzando una successiva dichiarazione scritta del funzionario comunale, il quale aveva attestato di aver identificato i presentatori ma di aver omesso di sottoscrivere per ragioni di stress lavorativo, e l’immediata regolarizzazione degli atti. Il TAR Calabria rigettava il ricorso, con compensazione delle spese. Proposto appello, la questione giungeva al Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, in disparte i profili di decadenza ai sensi dell’art. 129, comma 8, lett. b, c.p.a., ha confermato la decisione di primo grado. Ha richiamato l’art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000, espressamente richiamato dall’art. 14 della legge n. 53 del 1990: l’autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale attesta che la firma è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data, il luogo, le proprie generalità e la qualifica, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio.

Da tale disciplina il Consiglio ha tratto la qualificazione dell’apposizione di firma e timbro come formalità sostanziale, non sostituibile dalla successiva dichiarazione del pubblico ufficiale. L’autentica è richiesta proprio per realizzare la certezza giuridica ed escludere la necessità di attività istruttoria. Non si tratta, quindi, di un elemento formale regolarizzabile tramite soccorso istruttorio.

Il Collegio ha poi escluso che gli appellanti avessero depositato per errore un documento inesatto e lo avessero sostituito con quello corretto, completo sin dall’origine: essi avevano ammesso la mancata apposizione della firma e la mancata autenticazione. Né risultava effettuata, nei termini, la sostituzione dell’elenco privo di autentiche con altro completo: operazione che avrebbe richiesto la nuova sottoscrizione dei presentatori dinanzi al pubblico ufficiale, con nuovo espletamento dell’identificazione. Non è configurabile, per la Corte, un’autenticazione differita, che scinda identificazione e attestazione in momenti distinti.

Il Collegio ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui le invalidità relative all’autenticazione delle firme dei presentatori non assumono rilievo meramente formale, ma costituiscono elemento essenziale della presentazione della lista (Cons. Stato, Sez. II, n. 4198 del 25 maggio 2022), e secondo cui l’autenticazione non può venire meno alla sua funzione di attestazione, con assoluta certezza, che la firma è stata apposta in presenza del pubblico ufficiale, sino a querela di falso (Cons. Stato, Sez. III, n. 2407 del 25 maggio 2017).

Infine, il legittimo affidamento non può superare le formalità prescritte né escludere l’onere di diligenza dei candidati e dei delegati. L’art. 28, ultimo comma, d.P.R. n. 570 del 1969 impone al segretario comunale di rilasciare ricevuta dettagliata e di rimettere gli atti alla Commissione, ma non gli attribuisce alcun controllo di regolarità, riservato agli uffici elettorali. L’appello è stato quindi rigettato, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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