Acquiescenza al diniego di sanatoria e demolizione unitaria dell’abuso (Cons. Stato n. 2220 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che ha prestato acquiescenza al rigetto dell’istanza di sanatoria di opera abusivamente realizzata decade dalla possibilità di rimettere in discussione le ragioni del diniego in sede di impugnazione dell’ordine di demolizione, poiché quest’ultimo rinviene nel diniego, divenuto definitivo perché non impugnato, il proprio presupposto. La notifica del diniego al domiciliatario, tecnico di fiducia legato all’interessato da rapporto di opera professionale per la specifica pratica edilizia, integra la conoscenza dell’atto e fa decorrere il termine di impugnazione. La valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica dell’intervento, dovendosi esaminare contestualmente le opere realizzate per contrastare artificiose frammentazioni elusive dei presupposti e dei limiti della sanatoria. Le istanze istruttorie e la documentazione introdotte solo in appello, su circostanze non allegate in primo grado, sono inammissibili ai sensi dell’art. 104 c.p.a.

Il Fatto

L’appellante è proprietario di un’area in Comune di Verona destinata a parco giochi, gravata da vincolo paesaggistico imposto con D.M. 30.1.56 ai sensi della legge n. 1497/1939, oggi d.lgs. n. 42/2004. Nel 1996 realizzava la copertura di un’area di circa 24 mq con struttura e tendone in PVC, oggetto di condono comunale nel 2006. Seguiva la parziale sostituzione dei teli in PVC con muratura.

Nel 2007 il Comune avviava un procedimento sanzionatorio per opere senza titolo: una roulotte adibita a vendita e somministrazione e una struttura in muratura con copertura in legno a due falde, in sostituzione dei teloni condonati. L’interessato rimuoveva la roulotte e presentava istanza di permesso di costruire in sanatoria e di autorizzazione ambientale. Il Comune negava la sanatoria qualificando l’opera come nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, lettera e), d.P.R. n. 380/2001, con ampliamento di volume. Un successivo sopralluogo accertava ulteriori opere di completamento e conduceva all’ordinanza di demolizione. Il TAR Veneto dichiarava irricevibile il ricorso sul diniego di sanatoria e respingeva quello sull’ordine di demolizione. Propone appello l’originario ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma la declaratoria di irricevibilità. L’interessato aveva eletto domicilio presso il tecnico che aveva redatto e depositato la tavola di progetto allegata alla domanda di sanatoria; il professionista ha ricevuto notifica del diniego, con relata che indica la notifica all’interessato presso il domiciliatario. Da tale data decorre il termine di impugnazione, essendo intervenuta la conoscenza dell’atto da parte dell’interessato.

La tesi della revoca dell’incarico professionale, comprensivo di domiciliazione, anteriore alla comunicazione del diniego è stata introdotta solo in appello. Il ricorrente in primo grado si è limitato ad affermare che il provvedimento era stato notificato al tecnico di fiducia, senza allegare la revoca né articolare mezzi di prova. Le istanze istruttorie e la dichiarazione sostitutiva sono pertanto tardive e inammissibili ai sensi dell’art. 104 c.p.a.

Caduto il primo motivo, resta fermo il secondo: il diniego di sanatoria, non impugnato, è divenuto definitivo ed efficace, con conseguente non scrutinabilità del vizio derivato dell’ordine di demolizione. Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. VI, n. 3744 del 2015: chi ha prestato acquiescenza al rigetto dell’istanza di sanatoria decade dalla possibilità di rimettere in discussione le ragioni del diniego in sede di impugnazione dell’ordine di demolizione.

Quanto alla lamentata demolizione totale del manufatto in presenza di condono parziale, il Consiglio ritiene corretta la valutazione unitaria degli abusi, anche se realizzati in periodi differenti, perché il condizionatore e la tenda sono funzionali al manufatto principale. Il pregiudizio all’assetto del territorio deriva non dal singolo intervento, ma dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio; in base al principio di buon andamento, l’amministrazione deve esaminare contestualmente l’intervento per contrastare artificiose frammentazioni dirette a eludere i limiti della sanatoria (cfr. Cons. Stato n. 3330 del 2012, Cass. n. 8885 del 2017).

In fatto, il manufatto è differente da quanto condonato: la superficie passa da 24,6 a 28,58 mq, le dimensioni da m 6 x 4,10 con altezza m 2,50 a m 6,35 x 4,50, la destinazione da tende su telaio metallico a immobile in muratura dotato di servizi e condizionamento. L’appello è respinto, con condanna alle spese liquidate in €3.000 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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