Incandidabilità del consigliere comunale in carica e dimissioni postume (Cons. Stato n. 3586 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito di candidabilità previsto dall’art. 56, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n. 267 del 2000, che vieta al consigliere comunale in carica di candidarsi alla medesima carica in altro consiglio comunale, deve sussistere ab origine, cioè al momento dell’accettazione e della presentazione della candidatura. La causa di incandidabilità si distingue dalla causa di ineleggibilità: la prima opera ex ante e preclude la candidatura, la seconda opera ex post e comporta la decadenza dell’eletto. Le dimissioni dalla carica di consigliere costituiscono atto unilaterale recettizio e divengono efficaci solo con la presentazione personale e l’assunzione immediata al protocollo dell’ente, secondo l’art. 38, comma 8, d.lgs. n. 267 del 2000; non rileva, a tal fine, la data di mera sottoscrizione dell’atto, priva di data certa. Ne consegue che dimissioni presentate dopo la scadenza del termine di presentazione delle candidature non colmano l’originaria carenza del requisito e non impediscono la esclusione della candidatura, che l’amministrazione adotta in modo vincolato.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato il verbale con cui la Sottocommissione Elettorale Circondariale aveva escluso la sua candidatura a consigliere comunale in un piccolo centro, in occasione delle elezioni comunali del maggio 2026. L’esclusione si fondava sulla causa di incandidabilità di cui all’art. 56 d.lgs. n. 267 del 2000: al momento della candidatura l’interessato ricopriva la carica di consigliere comunale presso un distinto Comune.

L’interessato sosteneva di aver rassegnato le dimissioni dalla carica il 24 aprile 2026, prima della presentazione della candidatura, e di averle poi trasmesse all’ente con pec del 27 aprile e depositate il 28 aprile 2026. Il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, respingeva il ricorso, ritenendo che il requisito di candidabilità dovesse sussistere al momento della presentazione della candidatura e che le dimissioni, presentate solo successivamente, non valessero a rimuovere l’impedimento. Di qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i motivi d’appello, incentrati sulla rilevanza della data di sottoscrizione delle dimissioni anziché di quella di comunicazione, e li ritiene non meritevoli di accoglimento. In via preliminare, la censura relativa alla consegna della dichiarazione di dimissioni a soggetti terzi è dichiarata inammissibile per novità, non essendo stata dedotta nel ricorso di primo grado.

Nel merito, la Corte ricostruisce la sequenza dei fatti: l’accettazione della candidatura è del 23 aprile 2026, con dichiarazione di non essere consigliere in carica in altro Comune; la candidatura è presentata il 24 aprile 2026 e ammessa il 25 aprile 2026. Il sindaco del Comune di appartenenza attestava però, il 26 aprile 2026, che a quella data l’interessato era ancora consigliere in carica, non essendo stata presentata alcuna dichiarazione di dimissioni. L’atto recava in calce l’indicazione del 24 aprile 2026, ma fu trasmesso via pec solo il 27 aprile e protocollato il 28 aprile 2026.

La Corte richiama la distinzione sistematica tra incandidabilità e ineleggibilità, valorizzando la rubrica dell’art. 56 d.lgs. n. 267 del 2000 (“Requisiti della candidatura”) rispetto a quella dell’art. 60 (“Ineleggibilità”). Ne deriva che il requisito deve sussistere ab origine: la causa di incandidabilità va rimossa prima dell’accettazione della candidatura e comunque prima della presentazione della lista, richiamando sul punto Cons. Stato, V, 4 maggio 2026, n. 3467. Una rimozione successiva non impedisce la ricusazione del candidato.

Quanto alle dimissioni, l’art. 38, comma 8, d.lgs. n. 267 del 2000 pone una regola generale, non limitata alla sola surroga del consigliere: le dimissioni, indirizzate al consiglio, devono essere presentate personalmente e assunte al protocollo, trattandosi di atto unilaterale recettizio. La dichiarazione prodotta dall’appellante è quindi priva di rilievo, sia perché priva di data certa, sia perché presentata solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

La Corte esclude che rilevino la sproporzione della misura, la stretta interpretazione delle cause impeditive dell’elettorato passivo o l’assenza di un concreto vulnus al confronto elettorale: la fattispecie è integralmente integrata, non ammette apprezzamento discrezionale e comporta la necessaria e vincolata esclusione della candidatura. Le dimissioni postume non colmano l’originaria carenza del requisito. L’appello è respinto, con integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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