Recupero incentivi GSE solo per dichiarazioni false, non per carenza documentale (Cons. Stato n. 2709 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Gestore dei servizi energetici può richiedere, nell’ambito dell’attività di verifica e controllo, documentazione ulteriore rispetto a quella trasmessa con la richiesta di verifica e certificazione, ma nei limiti della ragionevolezza delle richieste e del termine assegnato per la produzione. Il recupero degli incentivi già erogati non può fondarsi sulla sola indisponibilità documentale: i commi 3-bis e 3-ter dell’art. 42 d.lgs. n. 28/2011 distinguono la presentazione di dati falsi o mendaci dalla carenza documentale, e solo la prima giustifica l’integrale restituzione. Le singole RVC si valutano autonomamente e il loro rigetto non travolge le rendicontazioni già approvate. Il termine di diciotto mesi dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990 opera solo per le violazioni accertate dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 76/2020.
Il Fatto
Una società operante nel settore dell’efficienza energetica aveva ottenuto dal GSE l’accoglimento di 62 richieste di verifica e certificazione, con conseguente emissione dei titoli di efficienza energetica. Nel febbraio 2018 il Gestore avviava il procedimento di annullamento d’ufficio di quelle certificazioni, chiedendo la produzione di documentazione analitica entro dieci giorni.
La società chiedeva una proroga di sessanta giorni; il GSE concedeva trenta giorni e sospendeva l’emissione trimestrale dei titoli. Seguiva, nel maggio 2018, l’annullamento delle RVC e la quantificazione della somma da restituire. Il TAR Lazio respingeva il ricorso e i motivi aggiunti. La società appella, contestando tanto la legittimità delle richieste documentali e della sospensione, quanto il recupero integrale degli incentivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. L’art. 14 delle Linee guida n. 9/11 impone al titolare del progetto di conservare, per la durata della vita tecnica dell’intervento, la documentazione idonea a consentire il riscontro di quanto dichiarato. Resta ferma la facoltà del Gestore di chiedere documenti ulteriori, secondo l’orientamento espresso da Cons. Stato, sez. IV, n. 2583 del 2022 e ribadito dalla Sezione. Il limite è la ragionevolezza: nel caso concreto il prospetto prodotto dalla società non indicava termini superiori ai trenta giorni, e il GSE aveva comunque concesso una proroga. Nessuna violazione del legittimo affidamento.
Quanto alla sospensione delle erogazioni, la censura è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse dopo l’emanazione dell’annullamento. In via incidentale il Consiglio rileva però che le gravi ragioni dell’art. 21-quater legge n. 241/1990 devono sussistere in concreto ed essere motivate: in assenza di motivazione la sospensione non sarebbe legittima, soprattutto quando gli incentivi siano già stati riconosciuti e il controllo sia ordinario.
Il terzo motivo è infondato. Il termine di diciotto mesi dell’art. 21-nonies si applica solo alle violazioni accertate dopo il 17 luglio 2020: le verifiche qui erano state avviate nel febbraio 2018 e concluse nel maggio dello stesso anno, prima della novella. Le pronunce invocate dall’appellante non sono pertinenti, perché riguardano procedimenti di verifica sostanziale già esitati in contraddittorio.
È invece fondato il quarto motivo, che sostiene il principio centrale. L’art. 12, comma 14, d.m. 11 gennaio 2017 distingue la presentazione di dati non veritieri dall’indisponibilità della documentazione da conservare. Dal provvedimento del GSE non emerge alcuna contestazione di dichiarazioni false o mendaci: il Gestore aveva rilevato solo l’omessa esibizione dei documenti. Il recupero integrale degli incentivi pregressi è pertanto illegittimo, anche perché le RVC vanno considerate autonomamente e il loro rigetto ha efficacia ex nunc.
Il quinto motivo è infondato: il provvedimento si limita a chiedere la restituzione del corrispettivo, prospettando la vendita dei titoli come mera disponibilità. L’appello è accolto in parte, con annullamento dei provvedimenti nella parte relativa alla restituzione e compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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