Fogli uniti con nastro adesivo e accettazioni incomplete escludono la lista (Cons. Stato n. 3584 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di presentazione di una lista elettorale, quando consta di più fogli, deve essere formata da documenti uniti mediante timbro o sottoscrizione di congiunzione: non è sufficiente la mera spillatura né l’unione con nastro adesivo, perché l’onere assicura la piena consapevolezza dei sottoscrittori e la verifica celere e inequivoca della Commissione elettorale. La dichiarazione di accettazione della candidatura che ometta l’indicazione della lista per la quale il candidato intende concorrere è affetta da lacuna sostanziale, non colmabile attraverso circostanze estrinseche, quali l’inserimento del nominativo nella lista o la dichiarazione postuma del soggetto autenticatore. I requisiti di forma del procedimento elettorale hanno contenuto sostanziale e non surrogabile: non si applicano i principi di dequotazione dei vizi formali e di strumentalità delle forme, né è ammesso il soccorso istruttorio. La regolarità va valutata al momento del deposito, a presidio della celerità del procedimento e della par condicio tra i candidati.
Il Fatto
Indette le elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale, la Commissione elettorale circondariale escludeva quattro liste collegate alla medesima candidatura alla carica di Sindaco. La controversia riguarda una sola di esse. L’esclusione si fondava su tre rilievi: i moduli della dichiarazione di presentazione non erano numerati e risultavano congiunti solo mediante nastro adesivo, senza timbro o firma di collegamento; il modulo di accettazione della candidatura a Sindaco non indicava le liste collegate; le dichiarazioni di accettazione dei candidati a consigliere omettevano la lista di riferimento.
I ricorrenti chiedevano l’annullamento del verbale e l’accertamento del diritto a partecipare alla competizione. Il TAR Calabria respingeva il ricorso. Proponevano appello i candidati e i delegati alla presentazione della lista, lamentando la violazione dell’art. 28, quarto comma, d.P.R. n. 570 del 1960, del principio di strumentalità delle forme e del favor partecipationis, oltre all’omesso esercizio del soccorso istruttorio ex art. 33 d.P.R. n. 570 del 1960.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la funzione dell’onere di presentazione. L’art. 28, quarto comma, d.P.R. n. 570 del 1960 non è un adempimento meramente procedurale, ma presidio sostanziale del diritto elettorale: serve a garantire che la lista sia formata prima della raccolta delle firme e ad assicurare la certa direzione delle manifestazioni di volontà degli elettori. La Commissione deve poter controllare in modo estrinseco, celere e inequivoco, sulla sola base del dato documentale.
Su questa premessa la Corte richiama il proprio orientamento: non sorreggono la presentazione i fogli separati o uniti con mera spillatura, in assenza di collegamenti sostanziali ulteriori (Cons. St., sez. II, n. 6277 del 2021; n. 6251 del 2021). Se non basta la spillatura, non può bastare il nastro adesivo trasparente privo di timbri o sottoscrizioni di congiunzione. Nella specie il primo foglio di ciascun modulo recava simbolo, candidato Sindaco e nomi dei candidati, mentre i fogli successivi ne erano privi.
La Corte sottolinea un dato rivelatore: gli appellanti hanno dovuto produrre una dichiarazione del soggetto autenticatore per attestare l’unicità sostanziale dei documenti. Tale dichiarazione è successiva al deposito e priva di assunzioni di responsabilità. Ne deduce che la Commissione, al momento della decisione, non era in grado di verificare celermente la circostanza. La regolarità va valutata al momento del deposito: non è possibile attribuire valenza sanante a dichiarazioni postume degli ufficiali autenticatori (Cons. St., sez. II, n. 6316 del 2021). Le conclusioni difformi richiamate dagli appellanti riposano su concomitanze eccezionali di elementi (Cons. St., sez. II, n. 4583 del 2024), non allegate nel caso concreto.
Quanto alle accettazioni, la Corte ribadisce che in materia elettorale le forme hanno contenuto sostanziale e non surrogabile: non operano i principi di semplificazione e di dequotazione dei vizi formali (Cons. St., sez. II, n. 6351 del 2021). L’elemento qualificante è la esplicita manifestazione di volontà del candidato, non ricostruibile ex post attraverso l’inserimento del nominativo nella lista o le dichiarazioni dell’autenticatore (Cons. St., sez. III, n. 5403 del 2020). La dedotta disparità di trattamento è inutilizzabile, mancando la prova della legittimità del termine di paragone.
Infine, il soccorso istruttorio non è predicabile per formalità indefettibili, pena la violazione della par condicio e del principio di autoresponsabilità (Cons. St., sez. II, n. 4648 del 2024; n. 4210 del 2023): l’art. 33, ultimo comma, d.P.R. n. 570 del 1960 opera in forma residuale, per mere regolarizzazioni marginali. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese; il secondo motivo resta assorbito.
Nota della Redazione
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