Ordine di demolizione al venditore non responsabile e privo di disponibilità (TAR Toscana n. 360 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione è misura reale e non personale, di funzione eminentemente ripristinatoria, e va diretto al soggetto che ha la materiale disponibilità del bene al momento dell’accertamento, a prescindere dall’accertamento di una sua responsabilità. Il destinatario deve essere posto nelle condizioni di eseguire il comando, disponendo del titolo giuridico che consenta il recupero del possesso e il ripristino. È pertanto illegittima l’ingiunzione adottata nei confronti di chi ha già venduto l’immobile e non ne ha più la disponibilità, perché impone un obbligo di facere inesigibile. Parimenti illegittimo è il provvedimento che individui il responsabile dell’abuso sulla base di ragionamenti congetturali, in violazione dell’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990 e del dovere di adeguata istruttoria.
Il Fatto
Il Comune di Castiglione della Pescaia ha ingiunto al ricorrente la demolizione di un complesso di opere abusive, che avevano trasformato un’unità immobiliare originariamente composta da due locali adibiti a magazzino con servizio igienico in una civile abitazione con ingresso indipendente, composta da cucina, soggiorno, camera e bagno. L’ordinanza individuava nel ricorrente il responsabile dell’abuso.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Toscana, deducendo l’erronea individuazione della propria responsabilità, la carente istruttoria, l’insussistenza dei presupposti della modificazione d’uso contestata e l’avvenuto consolidamento del titolo relativo al pergolato. Si sono costituiti il Comune e la controinteressata, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo, assorbendo gli altri, e muove dall’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, che impone all’Ufficio comunale di ingiungere la rimozione o la demolizione al proprietario e al responsabile dell’abuso. L’ordine di demolizione è misura reale e non personale: privo dei connotati afflittivi propri delle sanzioni in senso stretto, persegue una finalità ripristinatoria e va rivolto a chi può concretamente rimuovere l’abuso.
Richiamando la Cons. Stato, Sez. VI, n. 9983 del 2024 e la Cons. Stato, Sez. II, n. 497 del 2025, il TAR afferma che destinatario è il soggetto che ha la disponibilità dell’immobile al momento dell’accertamento, senza necessità di accertarne la responsabilità. Nel caso concreto il Comune aveva adottato l’ordinanza pur sapendo che il ricorrente, nell’ottobre 2022, aveva venduto l’unità immobiliare, perdendo la disponibilità materiale del bene.
Il Collegio dà continuità all’orientamento secondo cui l’ingiunzione che impone un obbligo di facere inesigibile difetta di una condizione costitutiva dell’ordine, cioè l’imposizione di un dovere eseguibile. L’amministrazione non può ordinare la demolizione a chi non ha la disponibilità del bene né un titolo giuridico che gli consenta di agire per recuperarne il possesso.
Su un piano distinto, il provvedimento è illegittimo anche perché fondato su un’istruttoria carente. Il Comune ha inferito la responsabilità del ricorrente dalle dichiarazioni della controinteressata e dalla SCIA presentata nel 2014 per il pergolato, trascurando che l’immobile era stato acquistato nel 2013 e venduto nel 2022 nella consistenza di magazzino, e che la risalenza del pergolato non è decisiva. L’accertamento poggia così su ragionamenti congetturali, privi dei caratteri della precisione e della concordanza richiesti dall’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990.
Il ricorso è quindi accolto e l’ingiunzione annullata nella parte in cui ordina al ricorrente la demolizione e il ripristino. Il Comune è condannato alle spese, liquidate in euro 3.000,00; compensate quelle verso le altre parti.
Nota della Redazione
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