Diniego di trasferimento militare e prevalenza delle esigenze familiari (TAR Veneto n. 1616 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di trasferimento di un militare, motivato esclusivamente con le necessità di servizio, è illegittimo quando l’Amministrazione ometta di operare un effettivo bilanciamento tra le proprie esigenze organizzative e le ragioni familiari del dipendente, ancorate a diritti costituzionalmente tutelati come la salute del coniuge e la genitorialità. La discrezionalità amministrativa nella gestione delle assegnazioni trova temperamento quando le esigenze del privato assumono particolare intensità e importanza, imponendo all’Amministrazione militare una motivazione analitica che consideri specificamente la situazione soggettiva dell’interessato, anche alla luce dei pareri favorevoli espressi dalla linea gerarchica.
Il Fatto
Un Ufficiale Medico dell’Arma dei Carabinieri, in servizio presso l’Infermeria Presidiaria di una località distante circa 170 km dalla residenza familiare, presentava istanza di trasferimento “a domanda” per gravi motivi familiari, legati alla delicata situazione sanitaria della moglie e alla difficoltà di assolvimento degli obblighi genitoriali verso tre figlie minori. Nonostante i pareri favorevoli del Capo Servizio dell’Infermeria e dei Comandi superiori, l’Amministrazione notificava un provvedimento di diniego basato esclusivamente sulle ritenute “necessità di servizio”, contestando la copertura dell’organico medico e la specializzazione dell’ufficiale come psichiatra referente.
La Motivazione della Corte
Il TAR Veneto ha accolto il ricorso, ritenendo il provvedimento impugnato fondato su una valutazione carente e privo di un effettivo bilanciamento di interessi. La Corte ha rilevato che l’Amministrazione si è limitata a menzionare le “difficoltà familiari” del ricorrente senza svolgere alcuna specifica attività valutativa in merito alla situazione clinica della coniuge, documentata da numerose relazioni mediche che descrivevano un progressivo peggioramento del disturbo depressivo maggiore, e alle conseguenti criticità nell’esercizio delle funzioni genitoriali.
Il Collegio ha richiamato il disposto dell’art. 1465 del Codice dell’Ordinamento Militare (d.lgs. n. 66/2010), che riconosce ai militari i diritti costituzionalmente attribuiti ai cittadini, e la Direttiva sulla politica di impiego degli Ufficiali dell’Arma, che prescrive una “oculata attenzione al fattore umano”. Inoltre, ha valorizzato la Direttiva sulla tutela della genitorialità (ed. 2025), che impone misure a garanzia del diritto del minore alla cura e all’educazione da parte del genitore.
La Corte ha evidenziato come la giurisprudenza citata, tra cui TAR Puglia n. 1591 del 2022 e Cons. Stato, Sez. II, n. 1833 del 2022, imponga una ponderazione comparativa tra le esigenze organizzative dell’Amministrazione e le posizioni soggettive del dipendente, che possono prevalere quando assumono la consistenza di diritti fondamentali della persona. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato enunciava solo le esigenze dell’Amministrazione, senza considerare la documentazione medica prodotta né i pareri favorevoli della linea gerarchica.
Il Tribunale ha inoltre chiarito che, in situazioni familiari complesse come quella descritta, non può costituire valida alternativa l’offerta di un alloggio di servizio, non essendo ipotizzabile un trasferimento dell’intero nucleo familiare. L’Amministrazione, nel riesaminare la domanda, dovrà agevolare il trasferimento del ricorrente verso sedi più prossime alla residenza familiare, consentendo lo svolgimento delle funzioni di psichiatra referente per il Triveneto da una diversa Infermeria.
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Nota della Redazione
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