Strada privata e ordine di rimozione: la P.A. deve provare l’uso pubblico (TAR Marche n. 150 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’onere di provare la limitazione del diritto dominicale per usi pubblici incombe su chi ne afferma la sussistenza, ai sensi dell’art. 2697 c.c. L’esistenza di un uso pubblico del bene non può sorgere per meri fatti concludenti, ma presuppone un titolo idoneo: un provvedimento amministrativo, una convenzione tra proprietario e Amministrazione o un testamento. Ove il sedime appartenga a un privato, la prova non può discendere da presunzioni o dal mero transito di soggetti diversi dal proprietario. Le delibere di Consiglio comunale di iscrizione della strada nell’elenco delle vie pubbliche hanno natura meramente dichiarativa e non costituiscono fatto costitutivo dell’uso pubblico. Il giudice amministrativo, investito dell’impugnazione di un ordine di rimozione, accerta incidentalmente la natura pubblica o privata dell’area ai sensi dell’art. 8 c.p.a.
Il Fatto
I ricorrenti presentano al Comune una SCIA per lavori di recinzione di un immobile di loro proprietà, ultimati il 13 marzo 2012. A seguito di un sopralluogo della Polizia municipale viene elevato verbale di contestazione per violazione dell’art. 21, commi 1 e 4, d.lgs. n. 285/1992, sul presupposto che la recinzione fosse stata realizzata in mezzo alla carreggiata senza autorizzazione dell’ente proprietario della strada. L’Ufficio tecnico riesamina la documentazione e ritiene che una parte delle opere interessi il tracciato di via E. Fermi, circostanza non raffigurata negli elaborati progettuali.
Il Comune avvia quindi il procedimento di annullamento del titolo edilizio ed emette l’ordinanza di rimozione. I ricorrenti impugnano l’ordinanza e la comunicazione di avvio, deducendo tra l’altro il difetto di istruttoria sulla proprietà pubblica dell’area. Nelle more il Comune conclude il procedimento con l’annullamento parziale della SCIA, impugnato con motivi aggiunti. Con ordinanza cautelare viene respinta la domanda di sospensiva; la causa giunge alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio scrutinare congiuntamente ricorso introduttivo e motivi aggiunti, per identità delle censure e del presupposto degli atti impugnati. In via preliminare afferma la propria giurisdizione: la contestazione della classificazione di una strada come pubblica è rimessa al giudice civile, ma l’accertamento incidentale della demanialità o dell’uso pubblico resta del giudice amministrativo quando serve a stabilire la legittimità dei provvedimenti ripristinatori, ai sensi dell’art. 8 c.p.a.
Nel merito il Tribunale richiama il consolidato orientamento (Cons. Stato n. 8652 del 2022, n. 2992 del 2020, n. 4791 del 2017, n. 713 del 2017): l’onere della prova grava su chi afferma la limitazione dominicale; l’uso pubblico richiede un titolo idoneo; la prova non può fondarsi su presunzioni o sul mero uso di fatto. Nel caso concreto il Comune non ha adempiuto a tale onere. Dagli atti di compravendita richiamati dallo stesso Comune emerge che la proprietà dell’area appartiene ai ricorrenti, come riconosciuto in una nota interna del Responsabile dell’Area urbanistica, ove si legge che la proprietà del suolo rimane in capo ai privati e che l’acquisizione al patrimonio comunale andava ancora disposta. Tale acquisizione non risulta mai avvenuta.
Il Collegio esclude poi che la clausola dell’atto del 26 luglio 1966, recante l’obbligo di lasciare inedificata una striscia di terreno per formare una strada di uso comune, provi l’uso pubblico: essa configura un reciproco diritto di passaggio tra contraenti. Richiamando Cass. civ. n. 36146 del 2022 e Cass. civ. n. 9077 del 2007, si ribadisce che la destinazione al pubblico transito deve risultare inequivoca e non basta una utilizzazione uti singuli. Le delibere consiliari di iscrizione nell’elenco delle vie pubbliche non rilevano quale fatto costitutivo, avendo natura meramente dichiarativa (Cass. civ. n. 19784 del 2024, n. 15033 del 2020, Sez. Un. n. 1624 del 2010). Conforta la conclusione la sentenza del Giudice di Pace di Fermo n. 13 del 5 febbraio 2014, che ha accertato la natura privata dell’area.
Assorbenti tali argomenti, i gravami sono accolti quanto alla domanda di annullamento: l’ordinanza di rimozione e il provvedimento di annullamento parziale della SCIA vengono annullati, con superfluità delle istanze istruttorie. È invece respinta, per mancanza di prova dell’an e del quantum, la domanda risarcitoria, non temperata dal metodo acquisitivo e non sostenuta da allegazioni concrete. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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