Perenzione del ricorso avverso la demolizione e conservazione degli effetti repressivi (C.G.A.R.S. n. 142 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Dalla dichiarata perenzione del ricorso proposto per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione, con conseguente estinzione del relativo giudizio, deriva la piena conservazione e stabilità degli effetti repressivi e ripristinatori dell’atto. Divenuta l’ordinanza di demolizione inoppugnabile, i suoi vizi non possono essere denunciati in sede di gravame avverso l’atto applicativo che la richiami, non essendo consentita al giudice amministrativo la disapplicazione incidentale di un atto presupposto privo di natura normativa. La perenzione, oltre le ragioni deflattive del contenzioso, opera come sanzione a carico della parte inattiva, che deve assumersi le conseguenze del mancato assolvimento di un onere processuale. È inammissibile, per carenza di interesse, il motivo che censuri un capo di sentenza favorevole all’appellante.
Il Fatto
Il Comune aveva rilasciato al ricorrente una concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato rurale. A seguito di un controllo della Polizia municipale emergeva la realizzazione di un immobile diverso da quello assentito. Il Comune ingiungeva quindi la demolizione delle opere abusive. Il ricorso proposto avverso tale ordinanza veniva dichiarato perento con decreto, non opposto.
Nelle more, accertata la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, il Comune adottava il provvedimento di sgombero e acquisizione al patrimonio comunale delle opere e dell’area. Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, dichiarava in parte inammissibile e in parte accoglieva il ricorso, ravvisando il difetto di motivazione e di determinazione della misura dell’acquisizione della porzione ulteriore di terreno. Propone appello il privato, lamentando l’inammissibilità delle censure sugli atti presupposti, la qualificazione dell’atto in termini di nullità e la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, relativo alla declaratoria di inammissibilità delle censure avverse l’ordinanza di demolizione. È incontestato che il ricorso avverso tale ordinanza sia stato dichiarato perento ai sensi dell’art. 82, comma 1, cod. proc. amm., con decreto recante l’avviso per l’opposizione al Collegio ai sensi dell’art. 85, comma 3, cod. proc. amm. L’art. 35, comma 2, lett. b), cod. proc. amm. annovera la perenzione tra le cause di estinzione del giudizio.
Da ciò il C.G.A.R.S. trae il principio per cui la perenzione del ricorso avverso l’atto presupposto ne determina la piena conservazione e stabilità degli effetti repressivi e ripristinatori. Richiamando l’univoco indirizzo giurisprudenziale, il Collegio ribadisce che dall’inoppugnabilità dell’ordinanza di demolizione consegue l’impossibilità di denunciarne i vizi nel gravame contro l’atto applicativo, poiché il giudice amministrativo non può procedere alla disapplicazione incidentale di un atto presupposto non normativo.
La tesi dell’appellante — secondo cui egli avrebbe avuto interesse all’annullamento dell’intero iter procedimentale, non a una pronuncia parziale — è giudicata incoerente con la mancata coltivazione del ricorso dichiarato perento. Il Collegio sottolinea che la perenzione risponde all’esigenza di un’attività processuale utile e al principio di economicità processuale, configurandosi come sanzione a carico della parte inattiva.
Il secondo motivo, con cui si assume che il TAR avrebbe dovuto dichiarare la nullità e non l’annullamento dell’atto, è dichiarato inammissibile per manifesta carenza di interesse, genericità e perplessità: l’appellante impugna un capo a lui favorevole e non censura il capo che ha ritenuto legittima l’acquisizione delle opere e dell’area di sedime. Il terzo motivo, sulla compensazione delle spese di primo grado, è infondato, risultando la statuizione correttamente motivata in ragione dell’andamento complessivo del giudizio e dell’accoglimento solo parziale. L’appello è quindi in parte inammissibile e in parte infondato, con condanna dell’appellante alle spese.
Nota della Redazione
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