Il ritardo del richiedente esclude l’affidamento sulla normativa sopravvenuta (TAR Sicilia n. 3643 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio della licenza per la raccolta di scommesse e l’installazione di apparecchi da gioco ex art. 88 TULPS, il principio del tempus regit actum non può essere invocato dal privato per sottrarsi all’applicazione di una sopravvenienza normativa regionale in tema di distanze dai luoghi sensibili, quando il protrarsi del procedimento oltre il termine legale sia riconducibile a una condotta del richiedente stesso. La buona fede e la correttezza ex art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990 non consentono di addossare all’amministrazione il pregiudizio derivante dal ritardo che il privato ha contribuito a determinare. La pubblica amministrazione non risponde quindi del pregiudizio economico conseguente al ritardo quando questo sia causa prossima, esclusiva e assorbente del richiedente.
Il Fatto
Il ricorrente, legale rappresentante di una società, presentava in data 7 agosto 2020 istanza ex art. 88 TULPS per l’apertura di un centro scommesse con apparecchi da gioco. Il sopralluogo della Polizia di Stato aveva dato esito positivo quanto all’idoneità dei locali.
La Questura chiedeva poi l’integrazione documentale con autodichiarazione ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000 sul rispetto della distanza minima di 300 metri dai luoghi sensibili, prevista dalla legge Regione Sicilia n. 24/2020, entrata in vigore il 7 novembre 2020. Il diniego sopraggiungeva nel marzo 2021 per mancata presentazione di quella dichiarazione. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dolendosi dell’applicazione retroattiva della norma sulle distanze e del superamento del termine di conclusione del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta la questione centrale dell’affidamento del privato rispetto alle sopravvenienze normative maturate durante il procedimento. Il ricorrente sosteneva che la Questura, non osservando il termine di sessanta giorni, lo avesse esposto all’applicazione di una prescrizione entrata in vigore dopo la presentazione dell’istanza e dopo la conclusione dell’istruttoria.
Il Collegio ritiene però che il ricorrente non abbia fornito alcuna prova che il protrarsi della procedura sia stato determinato da inerzia colpevole dell’amministrazione. Le difformità riscontrate nelle planimetrie depositate – una raffigurante lo stato di fatto, l’altra il progetto ancora in realizzazione – avevano reso necessario il sopralluogo, che sarebbe stato rinviato in attesa dell’ultimazione dei lavori da parte del richiedente.
La circolare ministeriale del 19 marzo 2018, al punto 4, chiarisce d’altro canto che al privato spetta attestare al momento della presentazione dell’istanza il rispetto delle distanze minime stabilite da leggi e regolamenti, e che il Questore provvede poi alla verifica chiedendo al Comune il controllo della dichiarazione. La stessa autodichiarazione pretesa dall’amministrazione rientra quindi nel modello procedimentale delineato.
Da qui la conclusione: il comportamento della pubblica amministrazione – che avrebbe potuto rigettare subito l’istanza per carenza dei presupposti – si è conformato ai criteri di correttezza e buona fede di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990. Il pregiudizio economico derivante dal ritardo e dall’entrata in vigore della normativa regionale è imputabile unicamente alla condotta del ricorrente, che ha reso necessario il sopralluogo per l’incompletezza e la contraddittorietà della documentazione prodotta.
La causa del danno lamentato è dunque ricondotta al principio volenti non fit iniuria, richiamato dalla Corte con il precedente di Cass. civ., Sez. III, n. 11532 del 2014. Ciò esclude qualsiasi forma di responsabilità delle amministrazioni resistenti. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori.
Nota della Redazione
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